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Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi (947.100)

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Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi (947.100)

Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi

Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi (del 3 novembre 2003) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - il messaggio 26 novembre 2002 n. 5331 del Consiglio di Stato; - il rapporto 3 settembre 2003 n. 5331 R della Commissione della legislazione, - il rapporto aggiuntivo 15 ottobre 2003 n. 5331 R agg. della Commissione della decreta: Capitolo I Disposizioni generali
Campo d’applicazione Art. 1 La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo II Competenze e collaborazione
Autorità di applicazione
a) Consiglio di Stato Art. 2 Il Consiglio di Stato designa il dipartimento 1 competente per l’applicazione della presente legge ed emana il regolamento d’applicazione.
b) Municipi Art. 3
1 I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.
2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.
c) Associazioni Art. 4 Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano nelle segnalazioni delle irregolarità. Capitolo III Informazioni
Informazioni dalle autorità Art. 5 1 Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo IV Sanzioni e rimedi di diritto

Infrazioni

1 Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle
istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225;
BU 2014, 455; BU 2017, 440.
Art. 6 1 Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr.
2
2 Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
Rimedi di diritto Art. 7 3
1 Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo V Disposizioni transitorie e finali
Norma transitoria Art. 8 La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore Art. 9 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore. 4 Pubblicata nel BU 2003 , 439.
2 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

3

Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
4 Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.
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