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Decreto esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (del 20 marzo 2020) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - richiamata la risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020 con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato lo stato di necessità su tutto il territorio del Cantone - preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell’art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp); - vista la riduzione al minimo indispensabile delle attività private decretata con risoluzione governativa n. 1298 del 14 marzo 2020; - vista la riduzione dell’attività dell’Amministrazione cantonale compresa quella delle Autorità giudiziarie stabilita con risoluzione governativa n. 1426 del 16 marzo 2020 nonché le misure adottate in ambito economico di cui alla risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020; - richiamati l’art. 122 cpv. 2 della Costituzione federale e l’art. 3 del Codice di diritto processuale civile; - richiamati l’art. 118 della Costituzione federale, l’art. 30 e l’art. 40 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c LEp nonché l’art. 1a dell’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus del 13 marzo
2020; - richiamato l’art. 40b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del
18 aprile 1989 nonché gli art. 3 e 22 della legge cantonale sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007, decreta: Art. 1
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1 Nell’ambito dell’applicazione delle procedure amministrative, le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie amministrative sono tenute a dar seguito ai compiti essenziali e non prorogabili, rinunciando ad attività non urgenti e non assolutamente necessarie per il loro buon funzionamento.
2 Sono in particolare considerati compiti essenziali e non prorogabili, i provvedimenti di natura superprovvisionale e provvisionale e quelli la cui ritardata trattazione può produrre un pregiudizio difficilmente riparabile alle parti o allo Stato. Art. 2 2 Le udienze, i sopralluoghi e ogni ulteriore atto procedurale che comporta la presenza o l’intervento delle parti, previsti o da tenersi in ambito di procedimenti amministrativi e civili presso le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie si possono tenere solo nel rispetto delle raccomandazioni delle autorità federali e cantonali concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Art. 3 3 1 I termini pendenti alla data di emissione del presente decreto in ambito amministrativo fissati dalle Autorità amministrative cantonali e comunali e dalle Autorità giudiziarie amministrative, così come i termini di qualsiasi natura fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono sospesi fino al
26 aprile 2020 incluso. Gli effetti della sospensione sono regolati dal diritto procedurale applicabile.
2 Il capoverso 1 non si applica ai termini per l’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum a livello cantonale e comunale. Art. 4
1 Le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie amministrative devono astenersi di principio dal notificare decisioni fino al 26 aprile 2020. 4
1 Art. modificato dal DE 17.4.2020; in vigore dal 20.4.2020 - BU 2020, 142.
2 Art. modificato dal DE 17.4.2020; in vigore dal 20.4.2020 - BU 2020, 142.

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Art. modificato dal DE 17.4.2020; in vigore dal 20.4.2020 - BU 2020, 142.
4 Cpv. modificato dal DE 17.4.2020; in vigore dal 20.4.2020 - BU 2020, 142.
1bis Le Autorità giudiziarie civili notificano le decisioni secondo le indicazioni del Magistrato procrastinabili senza pregiudizio per gli interessi collettivi e delle parti coinvolte. 5
2 Continuano a poter essere notificate le decisioni che rivestono carattere urgente e non prorogabile e, compatibilmente con l’esigenza di assicurare la protezione della salute pubblica e le risorse a disposizione, quelle non contenziose, quelle di volontaria giurisdizione come pure quelle ritenute importanti per garantire il buon funzionamento delle attività delle amministrazioni. Art. 5 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel sito internet del Cantone (pubblicazione straordinaria ex art. 9 LPU) ed entra immediatamente in vigore 6 . Pubblicato straordinariamente nel sito internet del Cantone il 20 marzo 2020 e ordinariamente nel BU 2020 , 84.

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Cpv. introdotto dal DE 17.4.2020; in vigore dal 20.4.2020 - BU 2020, 142.
6 Entrata in vigore: 20 marzo 2020 - BU 2020, 84.
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