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Decreto legislativo concernente la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto

Decreto legislativo concernente la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto (del 15 ottobre 2018) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – vista l’iniziativa parlamentare 23 marzo 2015 presentata nella forma elaborata da Giovanni Berardi; – visto il messaggio 11 ottobre 2017 n. 7439 del Consiglio di Stato, decreta:

Scopo

Art. 1 Con il presente decreto si intende promuovere un progetto pilota per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto, situati in un delimitato comparto territoriale, attraverso la concessione di aiuti agli investimenti, allo scopo di razionalizzare l’attività degli agricoltori con conseguente diminuzione dei costi di produzione.

Beneficiari

Art. 2 Può beneficiare degli aiuti agli investimenti un gruppo di persone fisiche e/o giuridiche costituitosi in associazione, consorzio o cooperativa e avente quale scopo la distribuzione di superfici agricole in affitto in modo razionale tra le aziende agricole.
Presentazione del comparto territoriale delimitato Art. 3
1 Il beneficiario presenta al Consiglio di Stato un progetto di comparto territoriale delimitato.
2 La documentazione da produrre include almeno un piano di assieme basato sulla carta nazionale con definito il perimetro del comparto e i dati della definizione informatica di tale perimetro.
3 Dopo esame del comparto territoriale il Consiglio di Stato comunica al beneficiario il prosieguo di procedura.

Convenzione

Art. 4
1 Tra i proprietari dei terreni agricoli e il beneficiario è stipulata una convenzione che regola la ridistribuzione, lo scambio e altri compiti di gestione.
2 Per poter procedere alla sottoscrizione della convenzione occorre l’accordo di almeno due terzi dei proprietari dei terreni del comparto territoriale definito, ritenuto che solo questi ultimi ne sono vincolati.
3 La convenzione disciplina in particolare la messa a disposizione a lungo termine dei terreni agricoli contro indennità unica fino ad un importo massimo di 800 franchi per ettaro, ritenuto che in caso di una durata di affitto agricolo inferiore ai 18 anni di cui all’art. 7, l’indennità può essere ridotta proporzionalmente.
4 La convenzione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

Vincoli

Art. 5
1 Dalla sottoscrizione della convenzione all’immissione in possesso dei fondi in affitto non è consentito ai proprietari di procedere con mutazioni fondiarie (rettifiche, permute, frazionamenti).
2 In caso di modifica di proprietà dopo l’immissione in possesso, il nuovo proprietario subentra nei diritti e doveri del proprietario precedente.
Concessione del contributo Art. 6 La concessione del contributo è vincolata alla sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 4 nonché alla presentazione di un preventivo di spesa riconosciuto dal Consiglio di Stato.
Versamento del contributo Art. 7 Il versamento del contributo è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dal Consiglio di Stato e sono presentati tutti i contratti di affitto agricolo stipulati tra i locatori e gli affittuari per una durata di 18 anni.
Ammontare del contributo Art. 8 Il contributo è pari al 40% dei costi sussidiabili riconosciuti dal Consiglio di Stato.
Revoca e restituzione Art. 9 1 Il Consiglio di Stato può revocare le prestazioni concesse in virtù del presente decreto rispettivamente ordinarne la restituzione totale o parziale, con l’aggiunta degli interessi nei casi seguenti: a) è stato concesso a torto; b) è stato concesso in violazione di norme giuridiche; c) è stato concesso in virtù di fatti o informazioni false, inesatte o incomplete per la concessione del contributo; d) per l’ottenimento del contributo o successivamente non siano adempiute le condizioni gli obblighi stabiliti dal decreto o fissati dalla decisione che assegna i contributi e dalla
2 È riservata l’azione penale.
Diritto sussidiario Art. 10 Sono applicabili le disposizioni della legge cantonale sull’agricoltura del 3 dicembre
2002, della legislazione federale e cantonale sull’affitto agricolo nonché il capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
Rimedi di diritto Art. 11 Contro le decisioni prese in applicazione del presente decreto è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall’intimazione.

Credito

Art. 12 Per l’applicazione del presente decreto è stanziato un credito di 300’000 franchi che verrà iscritto al nuovo conto (sotto il CRB 851) del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione dell’agricoltura, denominato «Contributo raggruppamento di terreni in affitto».
Entrata in vigore e durata Art. 13 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore; esso decade dopo 5 anni dalla sua entrata in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2018 , 445.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 - BU 2018, 445.
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