Regolamento concernente le promozioni presso l’Istituto delle assicurazioni sociali (173.160)
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Regolamento concernente le promozioni presso l’Istituto delle assicurazioni sociali

Regolamento concernente le promozioni presso l’Istituto delle assicurazioni sociali (del 12 dicembre 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017, decreta:
Campo d’applicazione Art. 1 Il presente regolamento, come previsto dall’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (di seguito RDSt), disciplina le promozioni dei collaboratori dell’Istituto delle assicurazioni sociali. Per le promozioni alle funzioni non contemplate da questo regolamento è applicabile l’art. 54 RDSt.

Funzioni

a) Capogruppo Art. 2 1 La funzione di capogruppo può essere istituita nei casi seguenti: – di unità amministrative con un importante numero di collaboratori, il capogruppo il coordinamento di un gruppo (almeno 8 collaboratori); – di attività specialistiche, che richiedono particolari competenze ed esperienza, il assume la responsabilità della gestione dell’attività.
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b) Addetto agli assicurati o agli affiliati
3 La promozione dalla funzione di III alla funzione di II, o dalla funzione di II alla funzione di I, può avvenire se, cumulativamente, sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) ha raggiunto almeno 4 aumenti nella funzione immediatamente inferiore; b) svolta (o che verrà svolta dopo il passaggio) è quella prevista dalla descrizione della superiore, che indica le responsabilità accresciute aggiunte, secondo la descrizione funzione degli uffici interessati; c) il comportamento, le capacità, le prestazioni e l’autonomia del collaboratore una promozione alla funzione superiore.

Abrogazione

Art. 3 Il presente regolamento annulla e sostituisce la risoluzione governativa no. 4816 del 7 novembre 2000.
Entrata in vigore Art. 4 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Pubblicato nel BU 2017 , 444.
1 Cpv. abrogato dal R 19.9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 353.
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