Direttive sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute (462.155)
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Direttive sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute

Direttive sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute (del 2 maggio 2017) IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ s t a b i l i s c e q u a n t o s e g u e :

1. Ponderazione

Con riferimento all’art. 6 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 e conformemente a quanto stabilito dall’art. 3 cpv. 4 del regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974, è fissata la seguente ponderazione dei criteri di cui all’art.
3 del regolamento citato:
1° Criterio - Durata del turno di colonia – colonie dai 14 ai 17 giorni 4 – colonie dai 18 giorni 6
2° Criterio - Fascia d’età preponderante degli ospiti del turno di colonia – inferiore ai 6 anni 4 – dai 6 anni 5 – dai 12 anni 6
3° Criterio - Numero di ospiti del turno di colonia – fino a 40 ospiti 4 – oltre i 40 ospiti 6
4° Criterio - Struttura logistica – ente promotore proprietario di un immobile per colonie di vacanza
6 – ente promotore non proprietario di un immobile per colonie di vacanza
4
5° Criterio - Promovimento Turni di colonia riconosciuti: – uno 2 – due 4 – più di due 6
6° Criterio - Luogo in cui si svolge il turno di colonia – nel Cantone Ticino e al mare 6 – fuori Cantone Ticino 3
7° Criterio - Anni di servizio della colonia (esercizi riconosciuti): Anni di esercizio riconosciuti: – da 0 a 4 anni 2 – da 5 a 10 anni 4 – oltre i 10 anni 6 È fissata la seguente scala di commisurazione dei contributi fissi: Punteggio fino a 27 28 - 32 33 - 37 38 - 42 Sussidio giornaliero in franchi
7.10 8.50 9.90 11.50

2. Numero minimo di personale, rapporto numerico

personale/minori e formazione

Con riferimento all’art. 5 cpv. 1 e all’art. 7 del regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio
1974 è stabilito quanto segue:

A) Numero minimo di personale

Tipo di colonia per fascia d’età preponderante Numero minimo
Colonie con bambini in età prescolastica 1 monitore ogni 8 bambini, minimo 2 monitori Colonie con bambini in età scolastica fino a 11 anni 1 monitore ogni 10 bambini, minimo 2 monitori Colonie per adolescenti da 12 anni 1 monitore ogni 8 ragazzi, minimo 2 monitori Campi scout per bambini in età scolastica e ragazzi 1 monitore ogni 12 partecipanti, minimo 2 monitori Colonie per partecipanti bisognosi di particolare cura
1 monitore per ogni partecipante bisognoso di particolare cura, minimo 2 monitori. Per eventuali partecipanti normodotati fa stato quanto sopra I monitori devono essere maggiorenni. Il responsabile o direttore della colonia può essere computato come monitore per le colonie che accolgono fino a 40 ospiti.

B) Formazione

1. sanitario oppure di almeno 8 giorni. Oltre a ciò il responsabile o direttore deve disporre di almeno un anno di esperienza come monitore in colonia o scuola montana e deve aver fatto dei corsi di aggiornamento negli ultimi due anni. Eventuali deroghe possono essere concesse su richiesta a persone con un’esperienza di almeno 5 anni nel settore delle colonie residenziali.
2. sanitario e avere partecipato ad almeno un incontro preparatorio organizzativo della colonia in questione oppure di almeno 8 giorni e aver partecipato ad almeno un incontro preparatorio organizzativo della colonia in questione oppure colonia in questione.
3. colonia e (cfr. opuscolo «La responsabilità giuridica - civile contrattuale e penale degli adulti che lavorano con i minori al di fuori del contesto familiare» commissionato dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, Bellinzona).

3. Monitori in formazione

Con riferimento agli articoli 2 cpv. 1 lett. b e 8 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 e conformemente a quanto previsto dagli articoli 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 del regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974 è stabilito quanto segue: I monitori in formazione sono giovani d’età compresa fra i 16 e i 17 anni. Gli enti organizzatori che accolgono i monitori in formazione devono impegnarsi ad assicurare a questi giovani un ruolo attivo nell’ambito dell’attività della colonia e si assumono la responsabilità della loro formazione. Le giornate di presenza dei monitori in formazione possono essere riconosciute con un contributo fisso giornaliero pari al contributo fisso giornaliero stabilito per il turno di colonia in questione; per le colonie di vacanza che si rivolgono a partecipanti bisognosi di cure il contributo fisso giornaliero equivale all’importo corrispondente al punteggio massimo possibile ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 del regolamento citato.

4. Entrata in vigore

Le presenti direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2018. Pubblicato nel BU 2017 , 182.
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