Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diur... (874.151)
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Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diurne e sul contributo alle famiglie

Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diurne e sul contributo alle famiglie (del 7 luglio 2017) LA DIVISIONE DELL’AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE visti gli articoli 38 e 39a del regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005, emana le seguenti direttive:
1. Aliquota di sussidiamento e salari delle famiglie diurne L’aliquota di sussidiamento è pari al 43%; sono riconosciuti ai fini del sussidio i salari orari effettivamente versati alle famiglie diurne come indicato nella tabella. Mansione Stipendio Salario orario mamme diurne Fr. 5.50 Contributo vacanze 8.33% salario orario
2. Oneri sociali Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati per le mamme diurne in base alle disposizioni legali in vigore, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i suoi dipendenti. Se debitamente comprovate, vengono inoltre riconosciute eventuali spese di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e/o maternità sino ad un massimo del
2.5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto.
3. Contributo alle famiglie Il contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa o durante l’assolvimento di una formazione ammonta al 20% della retta; il costo massimo riconosciuto per la retta ammonta a fr. 1200.– mensili. Le modalità di calcolo vengono definite dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal). 1 I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.
4. Entrata in vigore Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° settembre 2017, ad eccezione del punto 1 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Divisione dell’azione sociale e delle famiglie Il Direttore: Renato Bernasconi L’Aggiunto di Direzione e Capo staff: Roberto Sandrinelli Pubblicate nel BU 2017 , 197.
1 Qualora la decisione di riduzione del premio non fosse ancora disponibile alla prima fatturazione

dell’anno della retta per le prestazioni della famiglia diurna, la retta è fatturata interamente e l’eventuale

deduzione applicata retroattivamente dall’associazione sino alla data a partire dalla quale è stato

riconosciuto il diritto del sussidio e quindi versata all’UFaG nel conteggio successivo.

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