Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (855.110)
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Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

Regolamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (Reg. Lipga) (del 30 novembre 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015; d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali

Vigilanza

(art. 4 Lipga)

Art. 1

Il Dipartimento della sanità e della socialità esercita la vigilanza sull’applicazione della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (in seguito Lipga). Allo scopo, esso si avvale dell’Istituto delle assicurazioni sociali. Capitolo secondo Indennità in caso di adozione

A. Avente diritto in caso di adozione congiunta

(art. 5 cpv. 3 Lipga)

Art. 2

1 Qualora il diritto all’indennità sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che per primo ha depositato la richiesta.
2 Se la richiesta è depositata simultaneamente da entrambi i genitori, il diritto all’indennità spetta al genitore che ha esercitato attività lucrativa per il periodo più lungo, con riferimento all’art. 5 cpv. 1 lett. b) Lipga.
3 La richiesta è considerata depositata al momento della ricezione del formulario ufficiale presso la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

B. Estinzione del diritto

(art. 9 cpv. 2 Lipga)

Art. 3

1 In caso di estinzione del diritto ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. a. Lipga, l’altro genitore che soddisfa le condizioni di legge può fare valere l’indennità per i giorni restanti.
2 Allo scopo, il genitore inoltra richiesta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Capitolo terzo Finanziamento

A. Contributi per il finanziamento

I. Riscossione

(art. 19 Lipga)

Art. 4

1 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fattura i contributi per il finanziamento delle indennità di adozione presso le persone ad essa affiliate e tenute a contribuire unitamente alle persone senza attività lavorativa.
2 Per le persone senza attività lavorativa l’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato sui contributi AVS pagati dalle stesse.

II. Versamento al Fondo di compensazione

(art. 22 Lipga)

Art. 5

La Cassa di compensazione per gli assegni familiari versa al Fondo di compensazione i contributi prelevati, nei termini e secondo le modalità definite dall’Istituto delle assicurazioni sociali.

B. Spese amministrative

(art. 21 Lipga)

Art. 6

1 Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all’1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300.– franchi annui.
2 Per l’erogazione delle prestazioni è corrisposto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo commisurato ai costi effettivi sostenuti.

C. Riserva di fluttuazione

(art. 23 cpv. 2 Lipga)

Art. 7

1 La riserva di fluttuazione corrisponde a un minimo del 20% e a un massimo del 100% delle uscite annue medie per le indennità di adozione.
2 La spesa annua media è calcolata considerando la spesa per le indennità di adozione degli ultimi tre anni. Capitolo quarto Disposizione finale

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017. Pubblicato nel BU 2016 , 495.
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