Regolamento della Commissione consultiva dei Comuni in base alla legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane e alla legge sull’assistenza e cura a domicilio
Regolamento della Commissione consultiva dei Comuni in base alla legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane e alla legge sull’assistenza e cura a domicilio (del 22 ottobre 2013) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO sentito il parere della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni d e c r e t a : Art. 1 1 Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione consultiva dei Comuni e ne designa il Presidente ed il Segretario.
2 Sono membri della Commissione: – –
3 Nella designazione dei rappresentanti dei Comuni si tiene conto di un’equa distribuzione regionale.
4 Il Presidente ha la facoltà di convocare la Commissione quando se ne presenti l’opportunità e, a titolo consultivo, di invitare anche altre persone. Art. 2 1 La Commissione assume i seguenti compiti: a) b) c)
2 La Commissione è informata circa l’esito delle trattative e della chiusura dei contratti.
3 I preavvisi della Commissione sono trasmessi dal Presidente all’istanza decisionale competente. Art. 3 1 La Commissione si riunisce su invito del Presidente almeno due volte all’anno. La maggioranza dei membri può chiedere la convocazione della Commissione.
2 La Commissione può validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei membri.
3 Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente. Art. 4 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2013 , 435.
1 Entrata in vigore: 25 ottobre 2013 - BU 2013, 435.
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