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Regolamento concordatario relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate minorenni

Regolamento concordatario relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate minorenni (del 31 ottobre 2013) La Conferenza del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino (Di seguito: «la Conferenza») Visti: Gli articoli 1, 2, 10 e 35 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (diritto penale minorile, DPMin); Gli articoli 74, 84 cpv. 6 e 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP); Gli articoli 7, terzo paragrafo del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei cantoni romandi e parzialmente nel Canton Ticino (di seguito il concordato); su proposta della Commissione concordataria del 7 ottobre 2013; d e c i d e : I. Disposizioni generali

Campo di applicazione

Art. 1

1 Il presente regolamento si applica alle persone minorenni che eseguono una pena privativa di libertà o una misura di collocamento.
2 Si applica pure alle persone con età maggiore ai 18 anni nei confronti dei quali è stata ordinata la detenzione preventiva, una pena o una misura pronunciata dalla giurisdizione dei minorenni o diventati maggiorenni in corso di esecuzione (art. cpv. 2 del Concordato).

Principi

Art. 2

1 L’autorizzazione di uscita non deve togliere alla condanna il suo carattere di prevenzione e non deve nuocere alla sicurezza o mettere in pericolo la collettività pubblica.
2 Rimangono riservate le uscite a scopo socio-educativo fuori dall’istituto e previste nel programma educativo.
3 Le autorità preposte possono rilasciare un’autorizzazione di uscita a una persona minorenne collocata o detenuta nei confronti della quale è aperta un’inchiesta penale, esclusivamente con l’accordo preliminare dell’autorità giudiziaria competente.

Autorizzazioni di uscita

Art. 3

1 Le autorizzazioni di uscita si riferiscono: a) b) c)
2 interrogatori, udienze, appuntamenti dal medico, trasferimenti ecc.
3 In regola generale, le uscite ed i congedi non sono accompagnati. L’autorità che concede l’autorizzazione può ordinare che la persona detenuta sia accompagnata, se questo sembra necessario ai fini di assicurare il normale svolgimento dell’alleggerimento dell’esecuzione.

Autorità competenti

Art. 4

1 L’autorità di collocamento designata dal cantone che ha emanato la sentenza, statuisce sulla prima domanda di congedo.
2 La direzione dello stabilimento statuisce sulle domande di autorizzazione di uscita presentate dopo un primo congedo riuscito, salvo decisione contraria dell’autorità di collocamento designata sopra. Quest’ultima riceve immediatamente copia di tutte le decisioni.
3 Nel fissare le condizioni per l’autorizzazione di uscita, le autorità competenti tengono commessa.

Preavvisi ed accordi

Art. 5

1 La direzione dello stabilimento preavvisa tutte le domande di autorizzazione di uscita di competenza del giudice o del procuratore dei minorenni del cantone che ha emanato la sentenza.
2 Si assicura che le persone detenute o collocate siano accolte dalla loro famiglia o da terzi. II. Condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione di uscita

In generale

Art. 6

1 Per ottenere un’autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta o collocata deve: a) b) c) d)
2 In regola generale, le domande di congedo devono essere inoltrate almeno una settimana prima della data prevista per il congedo stesso.
3 L’autorità competente o la direzione dello stabilimento fissa di caso in caso le condizioni particolari connesse alla concessione dell’autorizzazione di uscita.

Eccezioni

Art. 7

Rimangono riservati dei motivi eccezionali per la concessione di permessi o accompagnamenti, come la partecipazione ad un funerale di parenti stretti o un appuntamento di lavoro. III. Cadenza e durata delle autorizzazioni di uscita

Regole generali

Art. 8

1 Fatta riserva dei motivi eccezionali (art. 7), nessuna autorizzazione di uscita é accordata durante il primo mese di esecuzione della misura o della pena.
2 Il primo congedo è autorizzato solo se la prima uscita accompagnata é risultata riuscita.
3 Il tempo di spostamento dallo stabilimento al luogo dove si esegue l’uscita è compreso nella durata del congedo. La direzione dello stabilimento può prevedere degli adattamenti in funzione della durata dello spostamento della persona collocata o detenuta.

In esecuzione di misure di collocamento

Art. 9

1 In esecuzione di misure di collocamento, le autorizzazioni di uscita sono stabilite secondo i parametri seguenti: a) b) c) d) e)
2 Per ragioni particolari, l’autorità competente può derogare alla cadenza di cui sopra, concedendo dei congedi frazionati.

In esecuzione di una pena privativa di libertà

Art. 10

1 In esecuzione di una pena privativa di libertà, le autorizzazioni di uscita sono stabilite secondo i parametri seguenti: a)
b) c) d) e)
2 Per ragioni particolari, l’autorità competente può derogare alla cadenza di cui sopra, concedendo dei congedi frazionati. IV. Prescrizioni complementari

Foglio di congedo

Art. 11

1 Ogni persona al beneficio di un’autorizzazione di uscita, deve essere in possesso di un foglio di congedo con almeno le seguenti indicazioni: a) b) c) d) e) f)
2 Una copia del foglio di congedo è inviata preventivamente: a) b) c) d)

Sospensione o revoca della decisione accordata

Art. 12

Se la persona detenuta al beneficio di un’autorizzazione di uscita, non adempie più alle condizioni poste alla base della concessione della stessa, la direzione dello stabilimento può sospendere provvisoriamente l’uscita. Informa immediatamente l’autorità di collocamento. V. Disposizioni finali Art. 13 1 La Conferenza invita quindi i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare le disposizioni cantonali relative all’autorizzazione di uscita accordate alle persone minorenni.
2 Il presente regolamento entra in vigore dopo essere stato adottato dai cantoni secondo le regole che sono a loro proprie.
3 È pubblicato sul sito internet della Conferenza. Pubblicato nel BU 2013 , 564.
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