Decreto legislativo sull’approvazione dell’accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht) concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni
6.4.8.1.2 Decreto legislativo sull’approvazione dell’accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizze ra orientale (Ostschweizer BVG - und Stiftungsaufsicht) concernente la vigilanza sugli istitu ti di previdenza professionale e sulle fondazioni (del 29 novembre 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6533 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 La vigilanza sugli istituti di previdenza professi onale e sulle fondazioni di competenza del Cantone Ticino è esercitata dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale ( Ostschweizer BVG - und Stiftungsaufsicht ), con sede a San Gallo. Art. 2
1 L’accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni è approvato.
2 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad approvare modifiche all’accordo di lieve entità. Art. 3 1 È stanziat o un credito di 95’000. – franchi a favore della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale per i lavori di messa in ese rcizio della filiale con sede nel Cantone Ticino.
2 Il credito è iscritto nel conto di gestione corrente del Dipartimento d elle istituzioni. Art. 4 Il Consiglio di Stato è incaricato di eseguire l’accordo e di pubblicarlo nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Art. 5 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pu bblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore
1 immediatamente. Pubblicato nel BU 2012 , 17.
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Entrata in vigore: 20 gennaio 2012.
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