Direttive concernenti il riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento di materie o in cicli supplementari nel livello prescolastico e elementare, nonché di materie supplementari nel livello secondario I
5.1.8.4.4.1 Direttive concernenti il riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento di materie o in cicli supplementari nel live llo prescolastico e elementare, nonché di materie supplementari nel livello secondario I (del 28 ottobre 2010) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto l’articolo 3 capoverso 7 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del li vello elementare del
10 giugno 1999 (regolamento di riconoscimento prescolastico/elementare)
1 , e visto l’articolo 5 capoverso 4 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello seco ndario I del 26 agosto 1999 (regolamento di riconoscimento secondario I)
2 d e c r e t a : I principi e le esigenze per il riconoscimento a livello nazionale delle abilitazioni all’insegnamento di materie o in cicli supplementari sono definiti come segue: Prin cipi I diplomi d’insegnamento riconosciuti dalla CDPE possono essere ampliati con delle abilitazioni all’insegnamento di materie supplementari, e i diplomi d’insegnamento per il livello prescolastico e elementare estesi a dei cicli supplementari. Un diplo ma aggiuntivo può essere ottenuto soltanto nell’ambito di corsi, moduli e seminari appartenenti a dei cicli di studio i cui diplomi sono riconosciuti dalla CDPE. Condizioni d’ammissione Per l’ammissione a degli studi che portano all’ottenimento di un’ abilitazione all’insegnamento supplementare è necessario un diploma d’insegnamento per il livello prescolastico e/o elementare o per il livello secondario I riconosciuti dalla CDPE. Valgono inoltre le condizioni d’ammissione applicate ai cicli di studio c orrispondente. Formazione
3.1 Gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni richieste nell’ambito di studi che portano all’ottenimento di un’abilitazione all’insegnamento supplementare devono essere identici agli obiettivi e prestazioni fissati per il ciclo di studio regolare che porta al corrispondente diploma riconosciuto dalla CDPE. Pertanto, le diverse parti di questo studio (formazione specifica, didattica della disciplina, scienze dell’educazione e formazione pratica) devono essere identiche a qu elle per la corrispondente qualifica ottenuta a fine del curricolo del regolare ciclo di studio riconosciuto dalla CDPE.
3.2 Lo studio che porta all’ottenimento di un’abilitazione all’insegnamento supplementare deve essere svolto nell’ambito di un corso d i ciclo regolare. Se una scuola universitaria offre dei corsi destinati a persone che svolgono un’attività professionale (per esempio in fine giornata, il sabato o durante le vacanze semestrali), li deve organizzare allo stesso modo e con gli stessi docent i del corso regolare. Le scuole universitarie fissano le esigenze richieste per tutti i tipi di studio attenendosi alle presenti direttive e garantiscono la trasparenza di queste esigenze.
3.3 Gli studi precedentemente svolti possono essere tenuti in cons iderazione. Regolamento del diploma, titolo e diploma
4.1 Le esigenze poste per l’ottenimento di un diploma aggiuntivo sono descritte nel Piano di studio approvato a livello cantonale, in base all’articolo 3 capoverso 2 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare, e all’articolo 5 capoverso 2 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i doc enti e le docenti del livello secondario I. Le modalità riguardo all’ottenimento di un diploma aggiuntivo e i mezzi di ricorso sono definiti nel Regolamento del diploma, giusta l’articolo 8 del Regolamento per il
1
Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 4.2.2.3.
2
Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 4.2.2.4.
riconoscimento prescolare e elementare, e l ’articolo 9 del Regolamento per il riconoscimento secondario I.
4.2 L’ottenimento di un’abilitazione all’insegnamento per delle materie o dei cicli supplementari è confermato da un diploma aggiuntivo rilasciato come supplemento del diploma iniziale. Il d iploma si definisce: «Diploma aggiuntivo, abilitazione all’insegnamento ... (materia o campo di studio)» o «Diploma aggiuntivo, abilitazione all’insegnamento per ... (uno o più cicli tra - 2 e +6)». Deve contenere, inoltre, la seguente menzione: «Questo di ploma è rilasciato a supplemento del diploma d’insegnamento riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per .... (livello, eventualmente materie), del .... (data del diploma d’insegnamento).» Entrata in vigo re Le presenti direttive entrano immediatamente in vigore.
3 Pubblicate nel BU 2011 , 82.
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Entrata in vigore: 1° febbraio 2011 - BU 2011, 82.
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