Direttive concernenti il riconoscimento di un ciclo master per l’abilitazione de... (5.1.8.4.5.1)
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Direttive concernenti il riconoscimento di un ciclo master per l’abilitazione dei docenti e delle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare all’insegnamento nel livello secondario I

5.1.8.4.5.1 Direttive concernenti il riconoscimento di un ciclo master per l’abilitazione dei docenti e delle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare all’insegnamento nel livello secondario I (del 28 ottobre 2010) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali de lla pubblica educazione (CDPE), visto l’articolo 6 capoverso 6 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 ago sto 1999,
1 d e c r e t a : Le esigenze minime, applicabili al riconoscimento dei diplomi d’insegnamento secondario I, nel caso di master riservato ai docenti e alle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare, sono definite come segue: Principi La formazione è indirizzata ai titolari e alle titolari di un diploma d’insegnamento prescolastico e elementare o di un diploma d’insegnamento elementare. La formazione ha luogo nelle scuole universitarie che hanno un ciclo di studio per l’in segnamento secondario I che porta a dei diplomi riconosciuti dalla CDPE. Dato il volume del ciclo master, l’abilitazione all’insegnamento può essere rilasciata per tre materie al massimo. Gli studenti e le studentesse devono raggiungere in queste materie g li stessi obiettivi che i loro colleghi e colleghe del ciclo regolare per l’insegnamento secondario I. Ciò vale anche per il resto dello studio, come gli esami finali o il lavoro di master. In assenza di regole particolari si applicano le disposizioni del Regolamento di riconoscimento. L’ammissione agli studi richiede un diploma d’insegnamento prescolastico e elementare o un diploma d’insegnamento elementare riconosciuti dalla CDPE. Il diploma deve essere ottenuto a conclusione d i uno studio bachelor della durata di tre anni presso una scuola universitaria. I titolari e le titolari di un diploma d’insegnamento conforme al vecchio regolamento (scuola normale o terziaria B) sono ammessi se hanno tre anni al minimo d’insegnamento pra tico a un tasso di occupazione di almeno 50% nel livello secondario I e/o nel livello elementare. La formazione corrisponde a un master. In totale ha almeno 120 crediti di studio. Lo studio già svolto fuori della formazione per l’in segnamento prescolastico e elementare o per l’insegnamento elementare, oltre all’insegnamento pratico che superi la durata prevista dall’articolo 2 capoverso 2, possono essere tenuti in considerazione in modo adeguato per un volume totale di 60 crediti al massimo. Il volume della formazione scientifica e della formazione in didattica delle discipline è regolato dall’articolo 6 capoverso 3 del Regolamento di riconoscimento. La formazione professionale totalizza da 20 a 30 crediti di studio e comprende:
a. una formazione pratica che include almeno uno stage durante il master, e
b. la formazione in scienze dell’educazione specifiche al livello secondario I (in particolare orien tamento scolastico e professionale, pedagogia specializzata, psicologia adolescenziale, educazione generale e sociale). Il Cantone o i Cantoni responsabili del ciclo hanno un termine di due anni a partire dall’introduzione d el ciclo di studi per richiedere alla CDPE di estendere il riconoscimento già accordato ai loro diplomi d’insegnamento secondario I a quelli del ciclo master riservato ai docenti e alle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementar e.

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Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 4.2.2.4.
Le presenti direttive entrano immediatamente in vigore.
2 Pubblicate nel BU 2011 , 90.

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Entrata in vigore: 1° febbraio 2011 - BU 2011, 90.
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