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Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino

Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino (23 settembre 2008) visto l’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino: Sezione 1 Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1

La Convenzione disciplina in particolare: a) b) c) d)

Collaborazione

Art. 2

1 La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel quadro delle loro competenze negli ambiti interessati da Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all’applicazione e alla trasposizione dell’acquis di Schengen e di Dublino.
2 La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano adempiuti tempestivamente ed efficacemente gli obblighi internazionali della Svizzera derivati dall’AAS e dall’AAD.
3 Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD.
4 Si informano anche riguardo alla giurisprudenza in questi campi. Sezione 2 Garanzia dell’informazione, del coordinamento e della cooperazione

Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni

Art. 3

Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni designano il rispettivo ufficio di contatto.

Trasmissione delle informazioni

Art. 4

1 Di norma, la Confederazione e i Cantoni s’informano per il tramite dei propri uffici di contatto.
2 La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall’UE alla Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.
3 Gestisce un portale elettronico che consente a Confederazione e Cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati.

Coordinamento

Art. 5

1 Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto.
2 Coordinano la trasposizione nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD, in particolare per l’aspetto temporale.
Sezione 3 Sviluppo, trasposizione e applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino

Contributo dei Cantoni nei comitati misti e

nei gruppi di lavoro dell’UE

Art. 6

1 I Cantoni partecipano all’elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro interessi essenziali.
2 Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE.
3 Fanno parte della delegazione svizzera e contribuiscono ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.
4 Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE sono dirette da un rappresentante della Confederazione.

Notifica

Art. 7

La Confederazione trasmette immediatamente all’ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o i provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell’ambito dell’acquis di Schengen e di Dublino.

Procedura d’adozione

Art. 8

1 La Confederazione decide riguardo all’adozione di nuovi atti e provvedimenti dell’UE come anche ai termini necessari.
2 Se i Cantoni concludono che l’adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento dell’UE riguardi le loro competenze o i loro interessi essenziali, riveste particolare importanza il loro parere giusta l’articolo 5 capoverso 1.

Trasposizione

Art. 9

1 La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o provvedimenti.
2 Si informano preventivamente riguardo alle misure intraprese e alla conclusione dei lavori di trasposizione. Sezione 4: Rapporto e assunzione dei costi

Rapporto

Art. 10

La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 AAS e dell’articolo 6 capoverso 1 AAD sull’interpretazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.

Assunzione dei costi

Art. 11

1 La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino come anche i costi per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.
2 I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione tecnica del portale Schengen di cui all’articolo 4 capoverso 3. Sezione 5 Risoluzione dei conflitti

Composizione di controversie

Art. 12

1 Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC») risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione.
2 Le divergenze d’interpretazione concernenti la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino devono essere appianate mediante negoziati. Sezione 6 Disposizioni finali

Denuncia

1 sei mesi.
2 La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti.

Entrata in vigore

Art. 14

1 La presente Convenzione esige l’approvazione di tutti i Cantoni.
2 La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1.
3 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore
1 della presente Convenzione dopo aver udito la CdC. Pubblicata nel BU 2008 , 653. DL di approvazione del 23.9.2008 - BU 2008 , 653.
1 Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2008, 653.
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