Tariffario per le indennità alle Società per la protezione degli animali (8.3.1.2.4)
Tariffario per le indennità alle Società per la protezione degli animali (8.3.1.2.4)
Tariffario per le indennità alle Società per la protezione degli animali
8.3.1.2.4: Tariffario per le indennità alle Società per la protezione degli animali - 8 giugno 2010
8.3.1.2.4 Tariffario (dell’8 giugno 2010) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 19 della Legge sui cani del 19 febbraio 2008, in seguito Lcani, 21 del Regolamento sui cani dell’11 febbraio 2009, in seguito Rcani, 6 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 e art. 19 del Regolamento di applicazione alla Legge sulla protezione degli animali del 30 giugno 1987;
Generalità
Art. 1
Il presente decreto stabilisce i criteri per il versamento dei contributi finanziari alle Società per la protezione degli animali (SPA) riconosciute dallo Stato in base alla legislazione sui cani e sulla protezione degli animali.
Tariffe
Art. 2
Prestazione della SPA Importo fr. a) attività generali di interesse pubblico 10 000.-- b) messa a disposizione box per l’Ufficio del veterinario cantonale
1 500.-- c) interventi per recupero cani (art. 21 Rcani)
150.-- d) tenuta cani senza proprietà (massimo 2 mesi secondo art. 722 CC (art. 21 Rcani)
25.-- e) tenuta cani su richiesta dell’UVC (art. 19 Lcani)
25.-- f) rimborso spese veterinarie riconosciute spese effettive g) rimborso tassa annuale sui cani 50.-- h) altre prestazioni particolari richieste dall’UVC
Notifica delle spese computabili
Art. 3
Per poter beneficiare del contributo finanziario statale, la Società per la protezione degli animali deve notificare le prestazioni svolte secondo le modalità ed i termini stabiliti dall’Ufficio del veterinario cantonale.
Entrata in vigore
Art. 4
vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2010. Pubblicato nel BU 2010 , 213.