Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione (del 15 aprile 2010) L’Ufficio del veterinario cantonale (UVC) richiamati gli art. 12, della Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e 9, 15, e 17 del Regolamento sui cani dell’11 febbraio 2009; tenuta l’esigenza di definire i requisiti necessari al riconoscimento del corso; preso atto delle osservazioni della Federazione cinofila ticinese, dei presidenti delle società cinofile ticinesi e degli istruttori riconosciuti a livello federale; emana le seguenti d i r e t t i v e : GENERALITÀ
Scopi
Art. 1
Le presenti direttive disciplinano il riconoscimento e l’organizzazione dei corsi d’istruzione per la tenuta dei cani delle razze soggette ad autorizzazione.
Obbligo di riconoscimento
Art. 2
1 Il corso può essere tenuto unicamente dopo aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC).
2 Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
Istruttori
Art. 3
I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da: a) b) c)
Contenuti del corso
Art. 4
I contenuti del corso devono comprendere: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
Metodo
Art. 5
1 Durante il corso deve essere utilizzato il metodo di educazione gentile. Non è
2 Ogni istruttore può lavorare al massimo con 5 cani. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Iscrizione
Art. 6
L’iscrizione avviene direttamente presso la società cinofila organizzatrice. Il corso può essere frequentato anche da cani non soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 14 Legge sui cani.
Attestato di frequenza
Art. 7
1 Al termine del corso la società cinofila organizzatrice deve rilasciare un attestato di frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente: a) b) c) d) e)
2 Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato l’intero corso.
3 Il certificato può essere rilasciato anche nei casi in cui per giustificati motivi il binomio cane- proprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell’intero corso.
4 La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.
Costi
Art. 8
Il prezzo del corso è stabilito dalla società cinofila. DISPOSIZIONI FINALI
Entrata in vigore
Art. 9
Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2010 , 161.
1 Entrata in vigore: 27 aprile 2010 - BU 2010, 161.
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