Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi e dei crediti per la promozione dell’energia del legno, in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere a legna per il periodo 2009-2011
9.1.7.1.7: DE concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi e dei crediti per la promozione dell’energia del legno, in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere a legna per il periodo 2009-2011 - 7 luglio 2009
9.1.7.1.7 e dei crediti per la promozione dell’energia del legno, in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere a legna per il periodo 2009-2011 (del 7 luglio 2009) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 2'000’000.-- per la promozione di teleriscaldamenti a legna (del 3 giugno 2009); - la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; - il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 1° gennaio 2003; - la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994; Generalità
Scopo
Art. 1 Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione di sussidi per il finanziamento di teleriscaldamenti di quartiere a legna.
Credito quadro
Art. 2
Capitolo secondo
Sezione forestale
Art. 3
Sezione forestale (in seguito SF). Le decisioni finanziarie sottostanno al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relativi aggiornamenti. Nell’applicazione del presente decreto, la SF può avvalersi di enti e specialisti esterni. La SF può fissare delle condizioni e dei termini particolari nell’ambito delle singole decisioni. La SF è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici degli oggetti e la loro ubicazione.
Domanda e decisione
Art. 4
essere presentate utilizzando l’apposito modulo. Le domande di sussidio possono essere presentate alla Sezione forestale quando almeno il 70% dei potenziali clienti ha firmato un precontratto di fornitura di energia termica. La copia dei precontratti deve essere allegata alla domanda. La SF si riserva di chiedere informazioni supplementari, anche successivamente, come per esempio i dati sul consumo effettivo di legna indigena per stagione di riscaldamento oppure sulla qualità del combustibile tramite delle analisi, ed è inoltre autorizzata ad imporre delle condizioni tecniche particolari. La decisione di sussidio ha una validità di 18 mesi. Il termine può essere prorogato, in casi giustificati e su richiesta scritta, al massimo di ulteriori 18 mesi. Le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio non sono computate quale investimento riconosciuto e fanno decadere qualsiasi diritto. In casi giustificati è possibile chiedere per iscritto alla SF un’autorizzazione preventiva per procedere ad ordinazioni, acquisti o lavori esecutivi. Questa autorizzazione preventiva non conferisce tuttavia un diritto alla concessione del sussidio. Capitolo terzo
1
2
3
4
1
2
3
Condizioni per l’ottenimento dei sussidi
per un impianto di teleriscaldamento a legna
Art. 5
Per l’ottenimento dei sussidi devono essere rispettate le seguenti condizioni: a. La potenza termica nominale minima dell’impianto per lo stanziamento del sussidio è di 200 kW almeno tre edifici indipendenti allacciati. Per gli edifici certificati MINERGIE ® non viene applicato il limite di potenza citato. b. Il combustibile deve essere di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conformemente all’art. 28 LCFo. c. Per la determinazione dell’investimento riconosciuto sono ammesse le spese inerenti la fornitura e l’esecuzione di: - reti di teleriscaldamento fino allo scambiatore dell’energia fornita (compreso); - apparecchi di combustione a legna per la produzione e l’eventuale accumulo di calore, i necessari aggregati idraulici ed elettromeccanici e i tubi per la distribuzione dell’energia termica (circuito primario); - sistemi per lo smaltimento dei fumi (camini) ed i filtri per l’abbattimento delle polveri sottili; - sistemi di trasporto e caricamento meccanico del combustibile; - silo per l’accumulo di minuzzoli, se non già compresi negli apparecchi di produzione termica; - nuovo involucro destinato a contenere una centrale di teleriscaldamento che serve almeno tre edifici indipendenti; - studi di fattibilità e progetti esecutivi al momento dell’esecuzione. d. La sostituzione completa di installazioni di riscaldamento esistenti ma tecnologicamente superate, comprese quelle già alimentate a legna, è considerata come un nuovo impianto. e. L’installazione deve essere il sistema principale di riscaldamento. È ammesso un complemento massimo del 25% del fabbisogno annuale di energia finale tramite altri vettori energetici. f. La progettazione deve essere conforme alle direttive di qualità di «QM-Holzheizwerke» rilasciate dall’Ufficio federale dell’energia e da Energia Legno Svizzera. Sono esclusi dagli aiuti finanziari: a. Le opere di demolizione, costruzione e risanamento murario e di genio civile nella misura in cui non sono strettamente necessarie a rendere operativa l’installazione. b. Le installazioni termiche e le rispettive superfici riscaldate adibite per la maggior parte ad imprese della lavorazione del legno (segherie, falegnamerie, carpenterie, imprese forestali ecc.) o che sono riscaldate in modo saltuario.
Ammontare dei sussidi
Art. 6
Il sussidio viene versato sulla base della superficie di riferimento energetico (SRE) riscaldata tramite il teleriscaldamento di quartiere. La SRE corrisponde alla somma delle superfici orizzontali lorde dei piani riscaldati, secondo quanto definito dalla norma SIA 380/1. Gli importi dei sussidi e dei contributi per le componenti del programma promozionale di cui all’art. 4 cpv. 1 sono così stabiliti per ogni singolo oggetto: Sussidio per impianti a legna nuovi - impianti di teleriscaldamento a legna: 25.-- fr./mq dell’investimento riconosciuto; - filtri per l’abbattimento di polveri sottili: dell’investimento riconosciuto; - migliorie di teleriscaldamenti a legna esistenti: dell’investimento riconosciuto. L’importo del sussidio è commisurato in funzione di un’eventuale concessione di sussidi provenienti da altri enti pubblici o privati. Il richiedente è tenuto ad informare al proposito le autorità competenti. Capitolo quarto Norme transitorie ed entrata in vigore
Norma transitoria
Art. 7
sussidio di 10.-- fr./mq SRE nell’ambito del Decreto legislativo del 20 marzo 2006, concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 1'200’000.--, per il periodo 2006-2009 volto a finanziare l’installazione di nuovi impianti di riscaldamento a legna o la sostituzione d’impianti già esistenti ma tecnologicamente superati possono beneficiare di un ulteriore sussidio di 15.-- fr./mq di SRE.
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° agosto 2009.
1
2
1
2
3
1
2
Pubblicato nel BU 2009 , 313.
Feedback