Regolamento concernente l’esame complementare per l’ ammissione dei titolari di un... (5.1.8.4.3)
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Regolamento concernente l’esame complementare per l’ ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali

5.1.8.4.3 Regolamento concernente l’esame complementare per l’ ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali (del 17 marzo 2011) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970, visti gli articoli 3, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolas tici e professionali del 18 febbraio 1993, e in applicazione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, d e c r e t a : I. Disposizioni generali Art. 1 La presente ordinanza disciplina l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali. Art. 2
1 C on l’esame complementare le persone titolari di un attestato federale di maturità professionale acquisiscono le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari.
2 L’attestato di superamento dell’esame complementare insieme all’attestato federale di maturità professionale valgono come attestato equivalente ad una maturità liceale federale o maturità liceale cantonale riconosciuta a livello svizzero. In quanto tale, dà diritto all’ammissione:
a. ai politecnici federali secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF;
b. agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.
3 L’ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale. II. Esame complementare Art. 3
1 L’esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.
2 Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.
3 La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, a utorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero ad organizzare l’esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno. sioni, iscrizione Art. 4
1 Allo scopo dell’esame, alle sessioni, all’iscrizione, all’ammissione e alle tasse si applicano per analogia:
a. le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità;
b. le disposizioni dell’ordinanza del 4 febbraio 1970 sulle tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità.
2 Le sessioni d’esame, l’iscrizione e le tasse per l’esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle relative disposizioni cantonali.
3 Le scuole autorizzate a o rganizzare l’esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno. Art. 5 1 Gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie si fonda no sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.
2 Essi sono contenuti nelle direttive secondo l’articolo 6. Art. 6
1 A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Queste disciplinano in particolare:
a. i dettagli dell’ammissione;
b. gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie;
c. la procedura d’esame e i criteri di valutazione;
d. gli strumenti di lavoro ammessi all’esame;
e. i gruppi di materie se l’esame è suddiviso in due sessioni.
2 La commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere.
3 Le direttive sono sottoposte all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno, del Dipartimento federale dell’economia e del Comitato della CDPE. Art. 7 Le candidate / i candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti:
a. prima lingua nazionale (tedesco, francese o italiano);
b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese;
c. matematica;
d. scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica);
e. scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia). ’esame Art. 8 Nelle materie d’esame si procede come segue:
a. prima lingua nazionale: prova scritta e orale;
b. seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale;
c. matematica: prova scritta e orale;
d. scienze sperimentali: prova scritta;
e. scie nze umane e sociali: prova scritta. Art. 9 1 L’esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.
2 Se svolto in una scuola, l’esame deve essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione. Art. 10
1 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 i ndicano prestazioni insufficienti.
2 Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall’esperto e dall’esaminatore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.
3 Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.
4 Tutte le note hanno lo stesso peso. Art. 11
1 L’esame è superato se la candidata / il candidato:
a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti;
b. non ha più di due note inferiori a 4; e
c. non ha nessuna nota inferiore a 2.
2 L’esame non è superato se la candidata / il candidato:
a. non adempie le condizioni del capoverso 1;
b. non si presenta all’esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
c. non continu a l’esame iniziato senza autorizzazione;
d. si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali. stato, Art. 12 Alle sanzioni, alla valutazione dell’esame, all’attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia:
a. le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità, se l’esame complem entare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità;
b. le disposizioni cantonali sull’esame liceale di maturità, se l’esame complementare è organizzato da una scuola. Art. 13
1 L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esa me è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.
2 Le prove nelle materie in cui la candidata / il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute. III. Disposizioni finali gente: abrogazione Art. 14 Il regolamento concernente il riconoscimento dell’attestato di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) del 4 marzo 2004 è abrogata. Art. 15 1 Chi inizia l’esame nelle condizioni definite dal regolamento concernente il riconoscimento dell’attestato di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella) può portarlo a termine secondo questo diritto entro la fine del 201 2.
2 Chi non supera l’esame nelle condizioni definite dal regolamento Passerella, dal 1° gennaio 2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto. Art. 16 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012. Pubblicato nel BU 2012 , 139.
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