Decreto legislativo sull’ adesione del Cantone Ticino al concordato concernente la Scuola svizzera d’ ingegneri in agricoltura
8.1.2.1.2: DL sull’ adesione del Cantone Ticino al concordato conc. la Scuola svizzera d’ ingegneri in agricoltura - 26 ottobre 1964
8.1.2.1.2 Decreto legislativo sull’ adesione del Cantone Ticino al concordato in agricoltura [1] (del 26 ottobre 1964) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 26 giugno 1964 n. 1238 del Consiglio di Stato, Art. 1 Art. 2 a) un credito di fr. 173.000.-, in due rate, quale partecipazione del Cantone Ticino alle spese di ampliamento dovute all’ introduzione di una nuova sezione “agricoltura internazionale”; [3] b) un credito annuo ricorrente di fr. 4500.-, importo destinato ad assicurare la presenza di 3 studenti al Cantone Ticino. Art. 3 dell’ economia. Art. 4 Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 64 , 170.
[1]
Titolo modificato dal DL 29.4.1992; in vigore dal 8.5.1992 - BU 92, 154.
[2]
Art. modificato dal DL 29.4.1992; in vigore dal 8.5.1992 - BU 92, 154.
[3]
Lett. modificata dal DL 29.4.1992; in vigore dal 8.5.1992 - BU 92, 154.
[4]
Art. modificato dal DL 29.4.1992; in vigore dal 8.5.1992 - BU 92, 154.
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