Decreto legislativo concernente l’ adesione del Cantone Ticino al Concordato inter... (3.3.2.1.6)
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Decreto legislativo concernente l’ adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull’ arbitrato e l’ attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale

3.3.2.1.6: DL conc. l’ adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull’ arbitrato e l’ attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale - 17 febbraio 1971
3.3.2.1.6 Decreto legislativo al Concordato intercantonale sull’ arbitrato e l’ attuazione in materia di arbitrato internazionale [1] IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamati: - l’ art. 7 della Costituzione federale; [2] - il decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969 che approvava il Concordato sull’ arbitrato; - la legge federale sul diritto internazionale privato [4] del 18 dicembre 1987; [5] Art. 1

Concordato intercantonale sull’ arbitrato

Art. 2

1 La camera civile di appello è l’ Autorità giudiziaria competente per giudicare nei casi previsti dall’ art. 3 del Concordato.
2
... [7] Art. 3
1 arbitri sono retti dalla procedura contenziosa di camera di consiglio (artt. 361 e segg. CPC).
2 L’ assunzione delle prove, il deposito del lodo e la sua notifica alle parti e il certificato di forza esecutiva avvengono nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360 CPC).
3 Ai ricorsi per nullità e alle domande di revisione sono applicabili, per quanto non regolate dal Concordato stesso, in via analoga, le norme sul ricorso per cassazione (artt. 327 e segg. CPC). Art. 4 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’ entrata in vigore del Concordato assieme al Codice di procedura civile ed emana le necessarie disposizioni esecutive. Il Concordato si applica ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Diritto internazionale privato

Art. 5

[9] La Camera civile di appello è l’ autorità giudiziaria competente per giudicare nei casi previsti dalla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) agli - art. 179 cpv. 2: nomina, revoca e sostituzione degli arbitri; - art. 180 cpv. 3: ricusa degli arbitri; - art. 183 cpv. 2: collaborazione per l’ esecuzione di provvedimenti cautelari e conservativi ordinati dal tribunale arbitrale, anche quando il luogo di sede dello stesso non sia nel Cantone; - art. 184 cpv. 2: collaborazione per la procedura probatoria; - art. 185: ulteriore collaborazione giudiziale; - art. 191 cpv. 2: impugnazione del lodo davanti all’ autorità cantonale di ricorso di unica istanza; - art. 193: deposito del lodo, attestazione della sua esecutività e della sua pronuncia secondo la legge stessa. Gli interventi dell’ autorità giudiziaria nei casi previsti agli artt. 183 cpv. 2, 184 cpv. 2 e art. 193 LDIP avvengono nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360 CPC); - in tutti gli altri casi secondo la procedura contenziosa di camera di consiglio (artt. 361 e segg. CPC).
3 Alle impugnazioni secondo l’ art. 191 cpv. 2 LDIP sono applicabili, per quanto non regolate dalla legge stessa in via analogetica le norme sul ricorso per cassazione (artt. 327 e segg. CPC). Istruzione dei procedimenti. Art. 6 [10]
Pubblicato nel BU 71 , 356.

[1]

Titolo modificato dalla L 28.1.1991; in vigore dall’ 8.3.1991 - BU 91, 69.

[2]

RS 101

[3]

RS 279

[4]

RS 291

[5]

Ingresso modificato dalla L 28.1.1991; in vigore dall’ 8.3.1991 - BU 91, 69.

[6]

Art. modificato dalla L 28.1.1991; in vigore dall’ 8.3.1991 - BU 91, 69.

[7]

Cpv. abrogato dalla L 28.1.1991; in vigore dall’ 8.3.1991 - BU 91, 69.

[8]

Art. modificato dalla L 28.1.1991; in vigore dall’ 8.3.1991 - BU 91, 69.

[9]

Art. introdotto dalla L 28.1.1991; in vigore dall’ 8.3.1991 - BU 91, 69.

[10]

Art. introdotto dalla L 28.1.1991; in vigore dall’ 8.3.1991 - BU 91, 69.

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