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Direttive sull’aiuto diretto concernente il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio

Direttive sull’aiuto diretto concernente il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio (del 10 dicembre 2012) IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ Richiamati gli art. 5 e 44 della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010, l’art.
3 lett. d), gli art. 24 - 32 del Regolamento d’applicazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 31 agosto 2012, nonché gli art. 15, 16 e 17 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, sono stabilite le seguenti direttive per la concessione delle prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio.

Scopo

Il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio ha lo scopo di sostenere finanziariamente la scelta di restare a domicilio delle persone anziane o invalide al beneficio di un Assegno per grandi invalidi (AGI).

Calcolo del contributo

Il contributo è commisurato alla situazione finanziaria del richiedente ed è determinato in base alla tabella di calcolo allestita per la decisione delle Prestazioni complementari (PC), secondo lo schema seguente: Fabbisogno secondo la tabella di calcolo delle PC +
./.
./.
./.
./. = x
./. = ______________________________________________________________________________ Il contributo è concesso annualmente ed è rinnovabile unicamente su specifica richiesta, che dev’essere inoltrata al più tardi entro la metà dell’anno di competenza. Eventuali modifiche della situazione finanziaria o del grado di dipendenza dell’AGI vanno annunciati tempestivamente all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, che effettua un nuovo calcolo valido a partire dalla data dell’avvenuta modifica. Nella circostanza di mancato annuncio o di annuncio non tempestivo: – – Il contributo è ridotto proporzionalmente per le persone che frequentano regolarmente un centro diurno o notturno, un laboratorio o una struttura sociosanitaria con attività di accoglienza diurna. Per ogni giorno di frequenza verrà dedotto: – – Per coloro che soggiornano regolarmente in una struttura sociosanitaria, pur non essendovi collocati, per la medesima giornata non sono comulabili il contributo per il mantenimento a domicilio con il contributo per la retta riconosciuto dalle Prestazioni complementari.

Casi particolari

Per coloro che non possono richiedere le PC viene allestita una tabella di calcolo applicando per analogia le direttive valide per il calcolo delle Prestazioni complementari.

Versamento

L’aiuto diretto è versato in rate mensili, entro il 20 del mese di competenza.

Imposizione fiscale

Il contributo per il mantenimento a domicilio è soggetto ad imposizione fiscale. Esso costituisce reddito imponibile del beneficiario nella misura in cui non sia riversato a terzi quale compenso per prestazioni finalizzate al mantenimento a domicilio. L’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio trasmette in copia le decisioni di concessione del contributo alla Divisione delle contribuzioni.

Assoggettamento alla contribuzione LAVS

Il contributo per il mantenimento a domicilio è soggetto a contribuzione LAVS nella misura in cui il beneficiario lo riversi a terzi in qualità di datore di lavoro. L’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio trasmette in copia la decisione di concessione del contributo all’Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi.

Richiesta del contributo

Per ottenere il contributo occorre presentare una richiesta scritta tramite un apposito formulario all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, viale Officina 6, 6501 Bellinzona, allegando: – – L’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio può subordinare l’esame della richiesta a complementi d’informazione e documentazione.

Informazioni

Ulteriori informazioni si possono ottenere telefonando all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, viale Officina 6, 6501 Bellinzona, tel. 091 814 70 46.

Entrata in vigore

La presente direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra in vigore 1 immediatamente e si applica a tutte le richieste pendenti. Bellinzona, 10 dicembre 2012 Dipartimento della sanità e della socialità Il Consigliere di Stato: Divisione dell’azione sociale e delle famiglie P. Beltraminelli Il Direttore: C. Blotti Pubblicato nel BU 2012 , 652.
1 Entrata in vigore: 28 dicembre 2012 - BU 2012, 652.
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