Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativ... (6.4.2.1.3)
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6.4.2.1.3 Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento (del 15 dicembre 2009) Il Dipartimento della sanità e della socialità, richiamati: - gli art. 29 cpv. 1, 31 lett. a) e d) della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie); - gli art. 1 cpv. 2 lett. e), 5, 70, 86, 89 lett. a), 94, 95, 96 del Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settem bre 2003 (del 20 dicembre 2005), stabilisce quanto segue:
1. La retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480. – per l’internato e fr. 300. – per l’esternato.
2. L’ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori del minorenne è stabilito in: Condizioni di reddito familiare Ammontare del contributo mensile Internato Esternato Famiglia senza prestazioni LAPS
1 Da fr. 220. – a fr. 480. – Da fr. 110. – a fr. 300. – Famiglia con prestazioni LAPS,
2 senza prestazioni di assistenza fr. 400. – fr. 300. – Famiglia con prestazioni LAPS
3 di cui prestazioni di assistenza fr. 220. – fr. 110. –
3. A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%.
4. Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a partire dal 3° figlio, pe r il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza; - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni d i assistenza.
5. Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute e all’igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni ed altre spese or dinarie e straordinarie non indispensa bili.
6. Le presenti direttive sono pubblicate nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2010. Pubblicato nel BU 2009 , 560.

1

Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000.

2

Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000.

3

Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000.
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