Concordato relativo all’ esenzione dall’ obbligo di prestar cauzione per le spese processuali
3.3.2.1.1: Concordato relativo all’ esenzione dall’ obbligo di prestare cauzione per le spese processuali -
5/20 novembre 1903
3.3.2.1.1 relativo all’ esenzione dall’ obbligo di prestar cauzione per le spese processuali APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 5/20 NOVEMBRE 1903 Art. 1 davanti un tribunale di uno dei Cantoni che hanno aderito al concordato non può, quando sia domiciliato in un altro Cantone appartenente al concordato, esser obbligato a prestar cauzione per le spese processuali per il fatto ch’ egli non è domiciliato nel Cantone dove si svolge il processo; per la stessa ragione non si potrà pretendere dalla parte in causa o dall’ interventore che designi un rappresentante responsabile delle spese. Art. 2 Le precedenti disposizioni sono parimenti applicabili ai cittadini svizzeri domiciliati in uno Stato estero che abbia aderito alla Convenzione internazionale concernente la procedura civile del 14 novembre
1896 quando compariscano davanti i tribunali di uno dei Cantoni che hanno aderito al concordato, in una delle qualità menzionate nell’ articolo 1. IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, visto il concordato relativo all’ esenzione dall’ obbligo di prestare cauzione per le spese processuali, conchiuso dai Cantoni di Zurigo, Lucerna, Basilea-Città, Sciaffusa, Appenzello Esterno, S. Gallo, Argovia, Vaud, Neuchâtel e Ginevra; considerando che il detto concordato non contiene nulla di contrario alla Confederazione o ai diritti degli altri Cantoni; in applicazione dell’ articolo 7 della Costituzione federale,
1. Il concordato di cui sopra è approvato e dichiarato esecutivo a cominciare dal giorno della sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà inserito unitamente al concordato nella Raccolta ufficiale delle leggi della Confederazione.
3. L’ adesione di altri Cantoni è riservata nel senso che le dichiarazioni di adesione che seguiranno, saranno dal Consiglio federale pubblicate nella della Confederazione e che, dal giorno della pubblicazione, il concordato avrà forza di legge anche per i nuovi Cantoni che vi avranno aderito. [1] Pubblicato nel BU 1903 , 227.
[1]
Hanno aderito al Concordato i seguenti Cantoni (stato al 1.7.1984): Zurigo, Berna, Lucerna, Svitto, Glarona,
Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Argovia,
Turgovia, Ticino, Vaud, Neuchâtel, Ginevra, Giura.
Adesione del Cantone Ticino con ris. del Gran Consiglio 20.11.1903, BU 1903, 227.
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