Direttive della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie sui costi massimi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche (art. 47 Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003, del 20 dicembre 2005)
6.4.2.1.2 Diretti ve della Divisione dell’a zione sociale e delle famiglie sui costi massimi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche ( art. 47 Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003, del 20 dicembre 2005) Richiamati l’art. 47 cpv. 4 del Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 (del
20 dicembre 2005) e l’art. 3 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (del
5 novembre 1954), la Divisione dell’azione sociale e d elle famiglie stabilisce i seguenti riferimenti: Sono riconosciuti ai fini del sussidiamento i salari annui effettivamente versati al personale educativo, fino a concorrenza massima delle seguenti classi di stipendio, com preso l’adeguamento al rincaro deciso annualmente dal Consiglio di Stato: Mansione Classe Stipendio Classe massima riconosciuta per il responsabile del centro (stipendio annuo lordo)
26 Classe massima riconosciuta per personale educativo con formazione (stipendio annuo lordo)
24 Classe massima riconosciuta per personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)
16 Stage di orientamento professionale prima di frequentare una scuola socio sanitaria (stipendio mensile netto) – Importo concordato dalle istituzioni max. Fr. 1’016. – per i primi 3 mesi – Fr. 1’351. – dopo i primi 3 mesi Stage di formazione presso una scuola sociosanitaria durante e dopo la formazione (stipendio mensile netto) – Fr. 1’329. – Stage di formazione di operatore socioassistenziale OSA presso la SSPSS (stipendio mensile lordo) – Terzo e quarto anno Fr.
400. – Tirocinio apprendista operatore socioassistenziale (stipendio mensile lordo) – Primo anno Fr. 1’372. – Secondo anno Fr. 1’472. – Terzo anno Fr. 1’572. – Per il computo dei salari riconosciuti dall’ente sussidiante fanno testo gli importi massimi segnalati sul modulo 3 «Lista del personale» se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d’esercizio. Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati per il personale educativo sussidiato in base alle disposizioni legali in vigore, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i s uoi dipendenti. Se debitamente comprovate, vengono inoltre riconosciute eventuali spese di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e/o maternità sino ad un massimo del
2.5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto. Costi di formazione, aggiornamento, supervisione Sono riconosciuti Fr. 1’000. – annui massimi per ogni unità di lavoro sussidiata. Quali spese di formazione vengono riconosciute le spese inerenti a corsi, giornate formative, progetti di formazione mirata pe r équipe, supervisioni del personale educativo e ausiliario. Sono riconosciuti Fr. 150. – annui massimi per ogni posto autorizzato.
Le presenti direttive, pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, data dalla quale annullano e sostituiscono quelle del 21 agosto 2009. Pubblicato nel BU 2013 , 394.
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