Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di ar... (571.100)
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Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) (del 20 aprile 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :

Scopo e oggetto della legge

Art. 1

La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell’Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm).

Autorità competente

Art. 2

1 Il Consiglio di Stato applica la LArm e l’OArm e in particolare: a) b) c) d) e) f) g) h)
1 i)
2 Esso designa il Dipartimento competente che funge da servizio di comunicazione ai sensi dell’art.
31b LArm e stabilisce le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.

Principio

Art. 3

Necessita della patente cantonale, in particolare, la persona che, a scopo di collezione, intende acquistare: a) b) c)

Requisiti personali per il rilascio

Art. 4

1 La patente è rilasciata alla persona che ne fa richiesta e che risponde ai requisiti previsti dalla LArm.
2 Il richiedente deve: a) b) c)
1 Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.

Condizioni e oneri speciali

Art. 5

1 Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può essere subordinato a condizioni o oneri speciali.
2 In particolare, il regolamento può subordinare l’ottenimento della patente al superamento di esami atti ad accertare l’adempimento delle condizioni poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.

Validità temporale

Art. 6

La validità temporale è limitata: a) b)

Dovere d’informazione

Art. 7

1 La persona che intende ottenere una patente o un’autorizzazione eccezionale deve fornire al Dipartimento tutte le informazioni utili ad accertare l’adempimento delle condizioni poste al rilascio e in particolare segnalare procedure penali pendenti nei suoi confronti, di cui sia a conoscenza.
2 La persona beneficiaria di un permesso, di una patente o di un’autorizzazione è tenuta ad informare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio sono cambiate o gli oneri del rilascio non sono più rispettati.

Obbligo d’informazione delle autorità

Art. 8

1 Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di armi.
3 Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti connessi con l’uso o con l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni ed in particolare emanati in applicazione dell’art.
260 quater del Codice penale svizzero.

Tasse

Art. 9

Il Consiglio di Stato fissa la tassa degli esami e della patente per collezionisti, che ammonta al massimo a fr. 500.--.

Sanzioni

Art. 10

2
1 Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento e sono punite con la multa fino a
10’000.-- franchi.
2 È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Rimedi di diritto

Art. 11

3 1 La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato.
2 La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Norma abrogativa

Art. 12

La Legge cantonale del 31 gennaio 2000 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 13

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
4
2 Art. modificato dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.

3

Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
4 Entrata in vigore: 1° luglio 2009 - BU 2009, 271.
Pubblicata nel BU 2009 , 271.
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