Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali (482.100)
Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali (482.100)
Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali
Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali (del 10 febbraio 1987) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 21 maggio 1986 n. 3050 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : CAPITOLO I Principio
Scopo
Art. 1
Lo Stato promuove e attua la protezione degli animali, conformemente a quanto prescritto dalla legislazione federale in materia. CAPITOLO II Organizzazione e competenze
Organi
a) Dipartimento
Art. 2
1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.
2 Sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza, il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.
b) Ufficio del veterinario cantonale 1 Art. 3
2 L’Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che la legislazione federale sulla protezione degli animali attribuisce all’autorità cantonale, a meno che la presente legge o i relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente.
c) Commissione di sorveglianza
Art. 4
Il Consiglio di Stato nomina una sua Commissione di sorveglianza, quale organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali e ne fissa la composizione e le competenze nel regolamento.
d) Municipi
Art. 5
1 Nelle rispettive giurisdizioni comunali, i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria), vigilano sull’osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali.
2 I Municipi provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone. 3
3
4 I Municipi operano direttamente oppure tramite la polizia comunale.
Collaborazione
Art. 6
Nell’esercizio delle competenze loro attribuite, gli organi chiamati ad applicare la legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione:
a.
1 Nota marginale modificata dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.
2 Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.
3 Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 125.
b.
c.
d. dei funzionari dell’Ufficio caccia e pesca. CAPITOLO III Disposizioni varie
Interventi
Art. 7
1 Gli organi incaricati dell’applicazione delle norme sulla protezione degli animali, hanno diritto all’ispezione di locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria. Sono applicabili gli art. 34 della Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA) e 114 segg. del Codice di procedura penale.
2 Essi intervengono se è accertato che animali siano trascurati in modo grave, denutriti, maltrattati o sottoposti a interventi illeciti. Se necessario possono sequestrarli cautelativamente, ricoverarli in luogo idoneo e, sentito il detentore, venderli, farli macellare o uccidere. Dedotte le spese e l’importo della pena pecuniaria, l’eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario.
Ricorsi
Art. 8
4 1 Contro le decisioni dei Municipi, dell’Ufficio del veterinario cantonale e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 5
Legittimazione
Art. 9
1 Può ricorrere ai sensi dell’art. 8 chi dimostra un legittimo interesse. Per le decisioni dei Municipi, la materia è retta dalla Legge organica comunale.
2 Possono comunque interporre ricorso le associazioni che perseguono scopi ideali nel campo della protezione degli animali.
Tasse
Art. 10
1 I controlli per gli esperimenti sugli animali, le autorizzazioni e le decisioni sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 50.- a fr. 1000.-.
2 Nel determinare l’ammontare della tassa si terrà in particolare conto delle spese cagionate, della complessità e importanza della pratica.
Disposizioni penali
Art. 11
1 I reati di cui agli art. 27 e 29 cpv. 1 della LPDA sono perseguiti dall’autorità giudiziaria competente in virtù della vigente Legge organica giudiziaria.
2 Ogni altra infrazione alla Legge o all’Ordinanza federale (OPAn) per la quale è prevista la multa è perseguita dal Dipartimento giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni. 6
Regolamenti
Art. 12
Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive. CAPITOLO IV Approvazione ed entrata in vigore
Norme abrogative e entrata in vigore
1
2 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale 7 , conformemente all’art. 36 cpv. 2 LFDA, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
4 Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119; precedente modifica: BU
1997, 216 e 287.
5 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
6 Cpv. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 389.
7 Approvazione federale: 9 aprile 1987.
3 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 8 Pubblicata nel BU 1987 , 269.
8 Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 269.