Regolamento d’applicazione della Legge sull’artigianato (11.3.3.3.1)
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Regolamento d’applicazione della Legge sull’artigianato

Regolamento d’applicazione della Legge sull’artigianato (del 30 giugno 1987) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamata la Legge sull’artigianato del 18 marzo 1986, d e c r e t a : Competenza Art. 1
1 Competente per l’applicazione della legge sull’artigianato è la Sezione della promozione economica (in seguito: Sezione). Gruppo artigianato del Ticino
2 Art. 2
3 Il Gruppo artigianato del Ticino è chiamato a dare il suo parere su ogni questione riguardante l’artigianato ed in particolare a: a) preavvisare la concessione di aiuti b) sorvegliare l’applicazione del marchio. Aiuto: a) in generale
4 Art. 3
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1 Le richieste di aiuto dovranno essere presentate alla Sezione debitamente motivate e documentate.
2 Aiuti fino ad un importo di fr. 100’000. -- , se ricorrenti fino ad un importo di fr. 10’000. -- annui, sono di competenza della Sezione. Oltre questa cifra gli aiuti sono decisi dal Gran Consiglio.
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3 In casi particolari la Sezione può autorizzare la realizzazione anticipata dell’iniziativa per la quale è richiesto l’aiuto, impregiudicata la decisione di concedere lo stesso.
4 La Sezione può versare acconti sugli aiuti concessi, a dipendenza dell’avanzamento dei lavori. b) Informazione (Legge art 3, cpv 1, lett a) Art. 4 L’aiuto in favore di iniziative volte a promuovere l’informazione sarà commisurato all’importanza e alla risonanza delle stesse. c) ... Art. 5 ...
7 d) Strutture (Legge art. 3, cpv. 1, lett. c) Art. 6
1 Sin goli artigiani possono beneficiare dell’aiuto inteso a migliorare le strutture qualora dimostrino di svolgere una regolare attività artigianale dalla quale ricavano una parte importante del loro reddito.
2 Aiuti intesi a migliorare le strutture possono esse re concessi quando siano date sufficienti garanzie quanto alla gestione dell’attività ed alla commercializzazione dei prodotti.
3 Tali aiuti sono sottoposti al vincolo della restituzione durante 10 anni per gli edifici e 5 anni per i macchinari. L’importo d a restituire sarà determinato in proporzione agli anni durante i quali l’oggetto è effettivamente servito agli scopi per i quali è stato concesso l’aiuto. Marchio Art. 7
8 Il marchio delle Associazioni di artigiani è registrato presso l’Ufficio federale de lla proprietà intellettuale. Entrata in vigore
1 Art. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 29.10.2004 - BU 2004, 372; precedente modifica: BU
2003, 347.
2 Nota marginale modificata dal R 11.11.2003, in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 347.
3 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 347.
4 Nota marginale modificata dal R 16.4.2008; in vigore dal 18.4.2008 - BU 2008, 218.
5 Ar t. modificat o dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 347.
6 Cpv. modificato dal R 16.4.2008; in vigore dal 18.4.2008 - BU 2008, 218.
7 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 347.
delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicat o nel BU 1987 , 227.
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