Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (178.300)
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    Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

    Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) (del 15 marzo 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 ottobre 2010 n. 6407 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :

    Campo di applicazione

    Art. 1

    1 La presente legge disciplina l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
    2 Sono riservate le leggi speciali.

    Assistenza giudiziaria

    1. Principio

    Art. 2

    L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

    2. Estensione

    Art. 3

    1 L’assistenza giudiziaria si estende: - - -
    2 L’assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
    3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.

    3. Prestazioni riconosciute

    Art. 4

    Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.

    4. Dovere di informazione e svincolo

    dal segreto d’ufficio

    Art. 5

    1 La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l’autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica.
    2 Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto d’ufficio e fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all’accertamento della situazione economica.

    5. Rifusione

    Art. 6

    1 La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette.
    2 La decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega; contro tale decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
    3 L’azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.

    Patrocinio d’ufficio

    1. Principio

    Art. 7

    Il patrocinio d’ufficio è ordinato quando una parte non designa un patrocinatore pur non essendo manifestamente in grado di condurre la propria causa.

    2. Garanzia

    Art. 8

    1 L’onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata
    2 La garanzia si estende all’intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura investigativa dell’imputato in stato di arresto provvisorio.

    3. Rinvio

    Art. 9

    Le norme in materia di assistenza giudiziaria sono applicabili per analogia.

    Competenza

    Art. 10

    L’autorità competente a concedere l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d’ufficio è quella del merito.

    Regolamento

    Art. 11

    Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulla procedura di riscossione degli importi anticipati per l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio.

    Rimedi giuridici

    Art. 12

    1 Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente.
    2 Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito.

    Applicazione per analogia del CPC

    Art. 13

    Per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per analogia le norme del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio.

    Entrata in vigore

    Art. 14

    Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio
    2011. Pubblicata nel BU 2011 , 263.
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