Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali (725.200)
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Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali

Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali (LALSN) (del 17 settembre 2007) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - - - d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

La presente legge disciplina le attività concernenti le strade nazionali che verranno affidate al Cantone in base alla Legge federale sulle strade nazionali (LSN).

Principio

Art. 2

1 Le attività assunte dal Cantone saranno oggetto di accordi con la Confederazione, fatta eccezione per i compiti direttamente affidati al Cantone dal diritto federale.
2 Il Consiglio di Stato è competente per stipulare tali accordi.

Partecipazione ad altri enti e collaborazione

Art. 3

1 Per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2 il Cantone può stipulare accordi di collaborazione e contratti con terzi.
2 La partecipazione ad enti costituiti con altri Cantoni o con dei terzi è subordinata all’adozione di specifici Decreti legislativi.

Finanziamento

Art. 4

1 Gli accordi con la Confederazione devono di principio garantire la neutralità dei costi per il Cantone; le eventuali eccedenze e le eventuali perdite sono assunte dal Cantone.
2 Il Cantone anticipa le spese necessarie all’adempimento degli accordi con la Confederazione.

Competenze

Art. 5

Il Consiglio di Stato: a) b)

Procedure edilizie e indennità particolari

Art. 6

1 Le domande di costruzione e le licenze di costruzione per opere nelle zone riservate e negli allineamenti (art. 16 e 24 LSN) sono notificate dal Dipartimento all’Autorità federale.
2 Le pretese di indennità fondate sugli articoli 18, 25, 51 e 52 LSN sono da notificare all’Autorità federale.

Zone riservate, pubblicazione

(art. 14, 17 LSN)

Art. 7

1 La determinazione delle zone riservate è pubblicata e depositata nei comuni, previo avviso nel Foglio ufficiale cantonale, con indicazione dei termini e dei mezzi di ricorso.
2 I piani definitivi delle zone riservate rimangono depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie comunali interessati.
3 La revoca delle zone riservate è pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

Progetti generali, consultazione

(art. 19 LSN)

Art. 8

1 Le osservazioni del Cantone sono di competenza del Consiglio di Stato.
2 Ai comuni interessati ed ai proprietari eventualmente consultati viene preventivamente assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni.

Progetti esecutivi, pubblicazione

(art. 27 - 27d LSN ) Art. 9
1 I progetti esecutivi, con gli allineamenti e i piani espropriativi, sono pubblicamente depositati durante 30 giorni presso le cancellerie dei comuni interessati, previa picchettazione, notifica degli avvisi personali e avviso nel Foglio ufficiale e nei quotidiani cantonali.
2 La pubblicazione indica i termini e i modi di opposizione, come pure quelli previsti dal diritto federale per la presentazione di domande di espropriazione.

Allineamenti, deposito

(art. 29 LSN)

Art. 10

1 Gli allineamenti approvati sono pubblicamente depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie comunali interessati, previo avviso sul Foglio ufficiale cantonale.
2 Gli allineamenti sono menzionati a registro fondiario.
3 Per i comuni nei quali non è ancora introdotto il registro fondiario definitivo questa menzione dovrà, per cura degli uffici registri, essere immediatamente notificata alla cancelleria comunale interessata, rispettivamente al geometra incaricato del raggruppamento.

Impianti accessori e molteplice utilizzazione

(art. 7 e 49 ss LSN)

Art. 11

1 Per la costruzione delle aree di servizio è applicabile la procedura stabilita dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983. 1
2 La concessione dei diritti necessari per la costruzione, l’ampliamento e l’esercizio degli impianti accessori ai sensi del’articolo 7 LSN è disciplinata dalla Legge cantonale sul demanio pubblico, riservate le prescrizioni del diritto federale.

Norma abrogativa

Art. 12

La Legge di applicazione della Legge federale sulle strade nazionali (LALSN) del 7 novembre 1960 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 13

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Gli articoli da 1 a 5 sono immediatamente applicabili, gli articoli da 6 a 12 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Norma transitoria Le procedure di progetto esecutivo pubblicate prima del 31 dicembre 2007 restano disciplinate dal diritto anteriore. Pubblicata nel BU 2007 , 659.
1 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.
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