Regolamento sull’ affitto agricolo (8.1.3.2.1)
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Regolamento sull’ affitto agricolo

sull’ affitto agricolo (del 17 aprile 1996) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamata la Legge cantonale sull’ affitto agricolo (LCAA) del 16 maggio 1988; visto l’ art. 4 della Legge cantonale concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928;

Competenza

Art. 1

L’ esecuzione del diritto federale e cantonale in materia di affitto agricolo è delegata alla Sezione dell’ agricoltura (in seguito Sezione) in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate dal presente regolamento ad altri organi. I. Durata dell’ affitto

Durata più breve

Art. 2

1 agricoli.
2 La richiesta deve essere fatta al più tardi entro 3 mesi dall’ inizio o dal rinnovo del contratto. II. Affitto particella per particella e affitto complementare

Affitto particella per particella: autorizzazione

Art. 3

L’ autorità competente a rilasciare l’ autorizzazione per l’ affitto di singoli fondi o parte di singoli fondi di un’ azienda agricola (affitto particella per particella) è la Commissione dei fitti agricoli.

Affitto complementare

1. Autorità

2. Opposizione

Art. 4

1 L’ autorità competente a decidere sulle opposizioni contro l’ affitto complementare di un’ azienda agricola o di una particella è la Commissione dei fitti agricoli.
2 L’ opposizione va inoltrata alla Commissione dei fitti agricoli entro 3 mesi da quando l’ interessato ha avuto conoscenza della conclusione del contratto. Trascorsi 6 mesi dall’ inizio dell’ affitto, soltanto l’ Unione dei contadini è legittimata a inoltrare opposizione. In ogni caso l’ opposizione non può essere presentata dopo il termine di 1 anno dall’ inizio del contratto.
3 Se l’ opposizione è accolta, la Commissione dei fitti agricoli scioglie il contratto d’ affitto per la successiva scadenza annuale (11 novembre) rispettando il termine di preavviso di almeno 6 mesi. III. Controllo del canone d’ affitto agricolo

Autorizzazione

Art. 5

L’ autorità competente ad accordare l’ autorizzazione del canone d’ affitto per le aziende come pure per determinare il canone massimo per gli alpi e le singole particelle di proprietà degli enti di diritto pubblico è la Sezione.

Opposizione

Art. 6 L’ opposizione contro il canone d’ affitto convenuto per singoli fondi non sottoposti ad autorizzazione va inoltrata alla Sezione entro 3 mesi dalla conoscenza della conclusione del contratto o dell’ adeguamento del fitto.

Decisione

Art. 7

La Sezione decide sull’ opposizione. Se l’ opposizione è accolta stabilisce il canone d’ affitto. IV. Commissione dei fitti agricoli
da 5 membri e dal segretario.
2 La Commissione può deliberare in presenza di almeno 3 membri. V. Procedura, rimedi di diritto e tasse

Decisione d’ accertamento

Art. 9

La parte che abbia un’ interesse degno di protezione può chiedere:
a.
b. alla Commissione dei fitti agricoli se la riduzione della durata dell’ affitto, l’ affitto particella per particella e l’ affitto complementare possono essere approvati.

Ricorso

Art. 10

Le decisioni della Sezione e della Commissione dei fitti agricoli possono essere impugnate nel termine di 30 giorni dinnanzi al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

Tasse

Art. 11

1 Per ogni decisione viene prelevata una tassa di giudizio corrispondente al 10% del canone d’ affitto annuo, ritenuto un minimo di fr. 30.—ad un massimo di fr. 300.—.
2 Per le decisioni di accertamento di cui all’ art. 9 viene prelevata una tassa di fr. 30.—.
3 Le tasse di cui ai cpv. 1 e 2 sono riscosse dalla Sezione, la quale può chiedere che vengano anticipate dal richiedente. VI. Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 12

Il Regolamento sull’ affitto agricolo del 30 agosto 1988 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 13

del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
1) Pubblicato nel BU 96 , 111. Note:
1) Entrata in vigore: 23 aprile 1996 - BU 96, 111.
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