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Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna

1 Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna (del 17 giugno 1992) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 20 marzo 1970 1 e l’ordinanza federale d’esecuzione del 17 aprile 1991; 2 visto il Decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 29 marzo 1972; d e c r e t a :

Competenze

a) Dipartimento della sanità e della socialità 3 Art. 1 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità, ove non sia competente un servizio subordinato, è incaricato dell’applicazione della legislazione federale e del decreto legislativo cantonale. 4
2 In particolare il Dipartimento: - propone al Consiglio di Stato lo stanziamento e l’eventuale rimborso o annullamento del sussidio; - ordina la sospensione del pagamento dei sussidi in caso di richiesta giustificata di esercitare il diritto di pegno degli artigiani ai sensi dell’art. 26 dell’Ordinanza federale e determina la ripartizione dell’aliquota federale e cantonale tra i creditori.
b) Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento 5 Art. 2 6 L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito Ufficio) del Dipartimento della sanità e della socialità: a) istruisce ed esamina le richieste di sussidio cantonale e federale; b) sottopone la pratica per l’avviso tecnico all’Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio; c) sottopone la richiesta di sussidiamento all’Ufficio federale delle abitazioni per la decisione di promessa di aiuto federale; d) decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-; e) autorizza la modificazione dei progetti e lavori eseguiti dopo la decisione di sussidiamento; f) autorizza l’inizio anticipato e la proroga dei lavori; g) approva gli accordi per l’esecuzione dei lavori in regia o a corpo; h) approva le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate; i) sorveglia l’impiego dei sussidi; l) chiede l’annotazione della restrizione della proprietà nel registro fondiario e ne autorizza l’eventuale cancellazione; m) verifica il resoconto e lo trasmette all’Ufficio lavori sussidiati e appalti, così come all’Ufficio federale delle abitazioni per approvazione; n) determina l’importo definitivo del sussidio cantonale; esso non deve superare l’importo fissato a preventivo dal Consiglio di Stato;

1

RS 844

2

RS 844.1

3

Nota marginale modificata dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

4

Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

5

Nota marginale modificata dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.

6

Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005; BU 2005, 322; precedente modifica: BU 1994,

459.

2

o) istruisce ed esamina le richieste degli artigiani, imprenditori, fornitori o architetti che intendono esercitare il diritto di pegno giusta l’articolo 15 della legge federale ed invia all’Ufficio federale delle abitazioni la proposta cantonale.

Criteri per lo stanziamento dei sussidi

Art. 3

Nella concessione del sussidio è data la priorità al miglioramento di abitazioni occupate dal proprietario.

Documenti

Art. 4

7 Oltre ai documenti prescritti dalla legislazione federale, l’istante deve presentare all’Ufficio i seguenti atti: a) la richiesta di sussidio in due copie; b) il progetto approvato dal Municipio, scala 1:100, dal quale risulti la situazione dell’alloggio prima e dopo il risanamento. Il progetto deve essere colorato di rosso per la parte nuova ed in giallo per la demolizione, in due copie; c) due planimetrie scala 1:500 o 1:1000; d) la relazione tecnica (in due copie) riflettente le condizioni dell’alloggio prima del risanamento, i motivi che consigliano l’esecuzione del risanamento, il complesso delle trasformazioni che si intendono eseguire; e) il preventivo dettagliato per tutte le opere, in due copie; f) la notifica di tassazione comprovante il reddito imponibile giusta il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un’imposta federale diretta e la sostanza del capofamiglia, del coniuge e dei figli che hanno raggiunto i 25 anni viventi in comunione con i genitori; g) un certificato di salario recente di tutti i membri della famiglia viventi in comunione; h) lo stato di famiglia; i) la dichiarazione municipale attestante il valore venale dell’immobile, eventualmente del terreno per una nuova costruzione; l) la dichiarazione della banca o dell’ente che ha concesso o concede l’ipoteca; m) un estratto censuario recente; n) una copia dell’autorizzazione cantonale a costruire e della licenza edilizia comunale; o) una dichiarazione bancaria attestante il saldo dell’ipoteca eventualmente esistente; p) eventuali altri documenti richiesti.

Pigioni

Art. 5

Di regola le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate non devono superare l’usuale rimunerazione del capitale proprio e di terzi, esclusi i sussidi, maggiorata dell’ammortamento usuale e dei costi documentati di amministrazione e manutenzione dello stabile.

Entrata in vigore

Art. 6

1 Questo regolamento entra in vigore 8 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Esso è notificato al Dipartimento federale dell’economia pubblica in esecuzione dell’art. 30 cpv. 2 dell’Ordinanza federale. Pubblicato nel BU 1992 , 203.
7

Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.

8

Entrata in vigore: 23 giugno 1992 - BU 1992, 203.

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