Legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti (723.300)
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Legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti

1 Legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti 1 (del 17 settembre 1928) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO sulla proposta del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 L’estrazione di sabbia, ghiaia e ciottoli dall’alveo dei laghi, fiumi e torrenti è soggetta alla vigilanza dello Stato che la esercita per mezzo del dipartimento delle pubbliche costruzioni. Le tasse relative spettano allo Stato: i diritti dei terzi sono riservati. Art. 2 2
1 Chiunque intenda procedere a dette estrazioni deve chiedere l’autorizzazione al Dipartimento, il quale sente il preavviso della delegazione consortile, là dove esiste consorzio per la sistemazione e correzione di corsi d’acqua.
2 L’autorizzazione può essere modificata e revocata in ogni tempo, quando ciò sia imposto da un interesse pubblico prevalente.
3 Essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza degli argini esistenti o l’equilibrio del corso d’acqua in genere o quando l’interessato non si attenga alle condizioni dell’autorizzazione.
4 La revoca non implica obbligo di indennità.
5 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Art. 3 L’estrazione nella zona esterna alle opere di arginatura e correzione in quanto la stessa sia alveo o foce abbandonata in seguito alla avvenuta correzione, è di competenza del consorzio rispettivo, salvo le prescrizioni che seguono. Se non esiste consorzio, la competenza passa allo Stato. Art. 4 Il materiale da estrarsi sarà quello depositato dalle acque: rimane quindi proibita ogni manomissione od alterazione delle opere esistenti. Art. 5 La estrazione non potrà essere fatta se non alla distanza minima di due metri dalla base degli argini o dalle altre esistenti opere di correzione e le fosse lasciate dalla estrazione saranno sollecitamente colmate mediante altro materiale. Art. 6 Lo scavo non potrà essere spinto ad una profondità maggiore di metri tre e centimetri cinquanta dalla linea fuori terra delle opere esistenti. Art. 7 Alla foce dei fiumi e torrenti e dove esistono opere in legno, la escavazione non potrà essere fatta se non alla distanza di metri sette dalle dette opere.
3 l’inquinamento delle acque.
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Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38.

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Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38; precedente modifica: BU 1996,

258.

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Art. introdotto dalla L 2.4.1975; in vigore dal 1.10.1975 - BU 1975, 211.

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Art. 8

4 Le contravvenzioni al presente decreto e alle norme di applicazione sono punite con una multa sino a fr. 30'000.-- applicata dal Dipartimento del territorio. Fanno stato gli articoli della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. È riservata l’azione di risarcimento dei danni. Art. 9 Il presente decreto abroga quello del 28 maggio 1902 ed entra in vigore 5 colla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, osservati i termini per l’esercizio del referendum. Pubblicato nel BU 1928 , 224.
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Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedenti modifiche: BU 1968,

102; BU 2004, 390.

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Entrata in vigore: 16 novembre 1928 - BU 1928, 224.

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