Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia... (3.3.3.2)
Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia... (3.3.3.2)
Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale
3.3.3.2: L di applicazione della LF sull’assistenza internazionale in materia penale - 16 maggio 1988 Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (del 16 maggio 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 aprile 1986 n. 3043 del Consiglio di Stato, Disposizioni generali
Scopo
Art. 1
La presente legge, nell’ambito della cooperazione fra le autorità in materia penale e in quanto il diritto federale o le convenzioni internazionali non dispongono altrimenti, determina la competenza delle autorità cantonali e disciplina i loro provvedimenti.
Codice di procedura penale
Art. 2
codice di procedura penale ticinese. Art. 3 [1] Art. 4 [2]
Nomina del difensore
Art. 5
[3] La nomina del difensore d’ufficio, quando sia di competenza dell’autorità cantonale, spetta al presidente della camera per l’avvocatura e il notariato.
Minorenni
Art. 6
I provvedimenti riguardanti i fanciulli e gli adolescenti sono di competenza del magistrato dei minorenni. TITOLO II Estradizione
Domanda a Stato estero
Art. 7
[4] Sono competenti per presentare domanda di estradizione, rispettivamente per impugnare eventuali decisioni negative: a) il procuratore pubblico e il giudice dell’istruzione e dell’arresto durante l’istruzione formale; b) il giudice dell’istruzione e dell’arresto dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento; c) il presidente del tribunale competente dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza; d) il Dipartimento delle istituzioni, dopo la crescita in giudicato della sentenza; esso ha pure la competenza di domandare l’esecuzione della sentenza.
Domanda da Stato estero
Art. 8
1 In materia di estradizione all’estero il procuratore pubblico: a) adotta le misure provvisionali necessarie; b) collabora in ogni altro modo richiesto dalla legislazione federale per permettere l’estradizione.
2 Il procuratore pubblico può avvalersi della collaborazione della polizia cantonale.
Domanda a e da Stato estero –
magistrato minorenni
1
sull’assistenza internazionale in materia penale.
2 Il magistrato dei minorenni è pure competente per le persone di 18 a 20 anni nel caso di cui all’art. 33 cpv.
1, seconda frase, della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale.
3 Il magistrato dei minorenni può avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e della polizia cantonale.
Polizia cantonale
Art. 10
1 In materia di estradizione all’estero la polizia cantonale esegue il fermo degli stranieri ricercati e l’estradizione conformemente alle istruzioni della competente autorità.
2 Quando vi sia pericolo nel ritardo, essa è competente per procedere alla perquisizione dell’estradando, nonché al sequestro dei mezzi di prova e del provento del reato.
3 Il magistrato competente dev’essere informato immediatamente. TITOLO III Altra assistenza
Domanda a Stato estero
Art. 11
[6] Sono competenti per presentare domanda di assistenza, rispettivamente per impugnare decisioni negative: a) il procuratore pubblico nella fase predibattimentale; b) il presidente del tribunale competente.
Domanda da Stato estero
Art. 12
[7] Il procuratore pubblico è competente per decidere l’ammissibilità della chiesta assistenza e per l’adozione di tutte le misure attribuite dalla legislazione federale all’autorità cantonale.
2 Il procuratore pubblico può avvalersi della collaborazione del segretario o della polizia cantonale per l’esecuzione di singoli provvedimenti di assistenza.
Notificazione
Art. 13
La notificazione di atti è di competenza del procuratore pubblico salvo che non sia prevista altra procedura.
Comando della polizia cantonale
Art. 14
per presentare e per evadere in proprio nome richieste di informazioni per autorità di polizia estere.
Rapporti tra la polizia cantonale, l’Interpol
e la polizia di paesi stranieri
Art. 15
tra la polizia cantonale, l’Interpol e la polizia dei paesi stranieri, particolarmente nell’ambito frontaliero. TITOLO IV Perseguimento penale in via sostitutiva
Competenza
Art. 16
Il perseguimento penale per un reato commesso all’estero e la richiesta a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera sono di spettanza del procuratore pubblico competente. TITOLO V Esecuzione di decisioni penali
Sospensione del procedimento
Art. 17
1 La sospensione del procedimento compete al procuratore pubblico.
2 La sospensione dell’esecuzione di una sanzione compete al Dipartimento delle istituzioni. [9]
Exequatur
Art. 18
1 La decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero è pronunciata dal presidente del tribunale penale cantonale o dal magistrato dei minorenni. [10]
legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e dal codice di procedura penale.
Utilizzazione di stabilimenti svizzeri
Art. 19
[11] Il Dipartimento delle istituzioni è competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art.
99 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. TITOLO VI Norme finali
Abrogazione
Art. 20
È abrogato l’art. 93 del codice di procedura penale.
Norma transitoria
Art. 21
Le procedure pendenti sono continuate conformemente alla presente legge.
Entrata in vigore
Art. 22
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. [12] Pubblicata nel BU 1988 , 197.