Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto (751.110)
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Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto (del 23 gennaio 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali

Dipartimento competente

Art. 1

Il Dipartimento del territorio è incaricato dell’esecuzione dell’art. 5a della Legge sui trasporti pubblici.

Principio

Art. 2

Il diritto di trasportare viaggiatori regolarmente ed a titolo professionale può essere conferito mediante concessioni o autorizzazioni.

Autorizzazione cantonale

Art. 3

È necessaria un’autorizzazione per: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Rilascio e rinnovo

Art. 4

1 Un’autorizzazione è rilasciata o rinnovata quando: a) b) c)
2 Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre tener conto del coordinamento nell’ambito dei trasporti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trasporto allievi con l’obiettivo di integrarli o combinarli, nella misura del possibile, con il trasporto di linea.

Durata

Art. 5

Le autorizzazioni sono concesse per un periodo massimo di dieci anni.

Trasferimento, modifica, rinuncia

Art. 6

1 Un’autorizzazione può essere trasferita o modificata a richiesta del titolare.
2 Il titolare può rinunciare all’autorizzazione in qualsiasi momento, mediante preavviso di due mesi notificato in forma scritta alla Sezione della mobilità.

Revoca

Art. 7

L’autorizzazione può essere revocata, totalmente o parzialmente, se: a) b) Capitolo II Competenze e procedura

Autorità competenti

Art. 8

1 Il Dipartimento rilascia e revoca le autorizzazioni cantonali.
2 La Sezione della mobilità è competente per: a) b) c) d)

Domanda d’autorizzazione

Art. 9

1 Le domande per il rilascio, il rinnovo, il trasferimento o la modifica delle autorizzazioni cantonali vanno inoltrate alla Sezione della mobilità almeno due mesi prima dell’inizio del servizio.
2 Le domande devono indicare: a) b) c) d) e) f) g) h)

Consultazione

Art. 10

1 Prima del rilascio dell’autorizzazione, sono consultati i servizi cantonali interessati, le autorità locali e le imprese di trasporto pubblico operanti nella zona.
2 Il rinnovo, la modifica o il trasferimento delle autorizzazioni può avvenire d’ufficio, sentito il committente, con la sola notifica al detentore, qualora non siano intervenuti cambiamenti sostanziali nell’organizzazione del servizio e nell’organizzazione dei trasporti pubblici nella zona interessata.
3 Tutte le imprese di trasporto pubblico e gli enti pubblici possono in ogni momento richiedere alla Sezione della mobilità l’elenco delle autorizzazioni in vigore. Capitolo III Prescrizioni tecniche e tasse

Manutenzione e controllo dei veicoli

Art. 11

1 Tutti i veicoli devono essere tenuti costantemente in buono stato e conformi alla legislazione sulla circolazione stradale.
2 Salvo i veicoli sottoposti al controllo dell’Ufficio federale dei trasporti, i veicoli utilizzati sono esaminati e controllati dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, secondo quanto stabilito dall’OECTV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).

Conducenti

Art. 12

I conducenti devono essere in possesso del permesso di guida corrispondente alla categoria del veicolo utilizzato e conforme alla legislazione federale.

Tasse

Art. 13

1 Vengono riscosse le seguenti tasse per: a) b) c) d) e) f)
2 Capitolo IV Disposizioni finali

Ricorsi

Art. 14

1 Contro la decisione della Sezione della mobilità o del Dipartimento del territorio, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 1

Contravvenzioni

Art. 15

Le sanzioni concernenti le infrazioni al diritto di trasporto delle persone sono di competenza della Confederazione.

Concessioni federali

Art. 16

Il Dipartimento del territorio, tramite la Sezione della mobilità, è incaricato di allestire i preavvisi richiesti dall’Ufficio federale dei trasporti relativi alle concessioni federali.

Entrata in vigore

Art. 17

1 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 È abrogato il Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto del 14 dicembre
1999. Pubblicato nel BU 2007 , 31.
1 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
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