Regolamento concernente la partecipazione dello Stato per l’incremento del patrimo... (5.5.1.4.1)
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Regolamento concernente la partecipazione dello Stato per l’incremento del patrimonio artistico

Regolamento concernente la pa rtecipazione dello Stato per l’ incremento del patrimonio artistico
1 (del 1° luglio 1975) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO su proposta del Dipartimento della pubblica educazione
2 , d e c r e t a : Acquisti Art. 1 Possono essere oggetto di acquis to o di sussidio le opere dell’ arte contemporanea eseguite, di regola, negl i ultimi cinquant’ anni. Esposizioni Art. 2
3 Possono essere s ussidiate le mostre di opere d’ arte contemporanea e le retrospettive sto riche. Sono escluse le mostre personali, a meno che si tratti di mostre retrospettive o antologiche di grande interesse culturale. Competenza Art. 3
4 Alla Commissione culturale consultiva è affidato il compito di considerare gli acquisti - fatti di regola in occasione di esposizioni - e di esaminare le domande di sussidiamento e i relativi progetti e di farne preavviso.
5 Commissione consultiva Art. 4
6 La Commissione culturale consultiva si avvale di una sottocommissione delle belle arti nominata dal Dipar timento dell’ educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per un periodo di quattro anni. La Sottocommissione si compone di cinque membri, scelti prevalentemente fra artisti, critici o cul tori d’ arte. Compiti Art. 5 I compiti della c ommissione sono i seguenti: a) proporre acquisti, incarichi, sussidi e concorsi, redigendo per questi ultimi i relativi bandi e il piano di premiazione; b) sovrintendere al collocamento delle opere d’ arte di particolare pregio; c) giudicare in materia di concorsi, riservata la decisione del Consiglio di Stato circa l’acquisto a norma dell’ art. 3; d) esprimere un giudizio, quando ne sia ri chiesto, sul valore di opere d’ arte offerte allo Stato e collaudare le opere eseguite su incaric o o in seguito a concorso. Art. 6 ...
7 Norme abrogative; entrata in vigore Art. 7 È abrogato il regolamento d’ esecuzione 24 gennaio 1930 del decreto legislat ivo 18 settembre 1929 circa l’ incremento delle belle arti. Il presente regolamento entra in vigore
8 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1975 , 143.
1 Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 379.
2 Denominazione mo dificata in «Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport» DE del
9.7.2002; in vigo re dal 12.7.2002 - BU 2002,195.
3 Art. modificati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 379.
4 Art. modificat i dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 379.
5 Denominazione mo dificata in «Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport» DE del
9.7.2002; in vigo re dal 12.7.2002 - BU 2002,195.
6 Art. modificati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 200 3, 379.
7 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 379.
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