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Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero

Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero (dell’11 novembre 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - - - d e c r e t a :

Autorità competente

Art. 1

1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di mediazioni matrimoniali o ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero.

Domanda d’autorizzazione

Art. 2

La domanda d’autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero (in seguito «ordinanza»).

Modifica delle condizioni

Art. 3

La modifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione presuppone una nuova richiesta.

Ammontare della cauzione

Art. 4

1 Alla cauzione minima di fr. 10'000.-- per ogni ulteriore Paese, vanno aggiunti i seguenti importi: a) b) c)
2 Se l’istante ha creato problemi alle autorità o vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, gli importi possono essere aumentati.

Spese amministrative

Art. 5

L’istante deve rifondere le spese amministrative sostenute, fino ad un massimo di fr.
500.--

Ammonimento

Art. 6

Prima di una decisione di revoca ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza federale, viene emesso di regola un ammonimento.

Entrata in vigore

Art. 7

1 Il Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale del 22 dicembre 1999 è abrogato.
2 Ottenuta l’approvazione della Confederazione 2 il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 3 Pubblicato nel BU 2003 , 423.
1 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,

456.

2

Approvazione federale: 3 dicembre 2003 - BU 2003, 424.
3 Entrata in vigore: 16 dicembre 2003 - BU 2003, 423.
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