Regolamento concernente il controllo delle attività economiche (185.350)
Regolamento concernente il controllo delle attività economiche (185.350)
Regolamento concernente il controllo delle attività economiche
Regolamento concernente il controllo delle attività economiche (del 28 agosto 2001) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli articoli 106 lett. e) della legge organica comunale del 10 marzo 1987 e 63 dell’Ordinanza federale sul registro di commercio del 7 giugno 1937; d e c r e t a :
Autorità competente
Art. 1
1 Ogni Comune tiene il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio comunale.
2 Esso può affidare il controllo delle attività economiche all’Ufficio controllo abitanti o ad un altro ufficio, alla condizione che venga rispettato il presente regolamento.
Autorità di vigilanza
Art. 2
1 L’Ufficio di statistica (Ustat) esercita la vigilanza in materia di controllo delle attività economiche.
2 Esso emana le necessarie direttive di applicazione al presente regolamento.
Scopo
Art. 3
1 Il controllo ha per scopo l’accertamento dei dati delle attività economiche che hanno la sede, la succursale, uno stabilimento o un recapito nel Comune.
2 I dati raccolti sono messi a disposizione dell’Ustat per l’aggiornamento della banca del Registro delle imprese e degli stabilimenti.
3 Il Comune comunica all’Ufficio del registro di commercio le nuove attività economiche sorte nonché le modificazioni avvenute, segnatamente i trasferimenti e le cessazioni.
Attività economiche;
definizione
Art. 4
Per attività economiche si intendono: a) b) c) d) e) f) g) ai sensi del Codice delle obbligazioni, nonché ogni altra attività economica indipendente, diretta a conseguire un guadagno o svolta dietro remunerazione.
Registrazione;
catalogo dei dati
Art. 5
1 Per le attività economiche la registrazione deve contenere i seguenti dati: - - - - - - -
2 Il Comune tiene i dati sotto forma di schede delle attività economiche.
Notifica
I. Personale
Art. 6
1 L’inizio dell’attività economica dev’essere notificato personalmente all’Ufficio competente entro 8 giorni dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
2 Chi è tenuto all’obbligo di notifica e non vi adempie sottostà alla procedura di contravvenzione di cui all’art. 145 LOC. Il Municipio provvede inoltre d’ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l’interessato non ha fatto la notifica personale.
II. Del locatore
Art. 7
1 Ogni locatore deve notificare all’ufficio competente, con l’apposito modulo, l’insediamento di un’attività economica nello stabile da lui dato in locazione entro 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva dell’occupazione in mancanza di contratto.
2 Chi mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito di attività economiche sottostà alla medesima notifica, entro 8 giorni.
III. Documenti
Art. 8
1 La notifica personale di inizio di un’attività economica deve essere corredata da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati ai sensi dell’art. 5.
2 Per le attività economiche esercitate nella forma di un’impresa iscritta nel registro di commercio occorre produrre il relativo estratto.
IV. Trasferimento o cessazione dell’attività economica
Art. 9
1 Il trasferimento in un altro Comune o la cessazione dell’attività economica deve essere notificato all’ufficio competente, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
2 Il locatore deve notificare all’ufficio competente, entro 8 giorni dal fatto, il trasferimento o la cessazione dell’attività economica nello stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di mettere a disposizione il proprio indirizzo quale recapito per attività economiche.
V. Rapporto tra le notifiche
Art. 10
La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito dal loro obbligo di notifica e viceversa.
Entrata in vigore
Art. 11
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. ottobre 2001. Pubblicato nel BU 2001 , 291.