Regolamento concernente il controllo delle attività economiche (185.350)
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Regolamento concernente il controllo delle attività economiche

Regolamento concernente il controllo delle attività economiche (del 28 agosto 2001) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli articoli 106 lett. e) della legge organica comunale del 10 marzo 1987 e 63 dell’Ordinanza federale sul registro di commercio del 7 giugno 1937; d e c r e t a :

Autorità competente

Art. 1

1 Ogni Comune tiene il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio comunale.
2 Esso può affidare il controllo delle attività economiche all’Ufficio controllo abitanti o ad un altro ufficio, alla condizione che venga rispettato il presente regolamento.

Autorità di vigilanza

Art. 2

1 L’Ufficio di statistica (Ustat) esercita la vigilanza in materia di controllo delle attività economiche.
2 Esso emana le necessarie direttive di applicazione al presente regolamento.

Scopo

Art. 3

1 Il controllo ha per scopo l’accertamento dei dati delle attività economiche che hanno la sede, la succursale, uno stabilimento o un recapito nel Comune.
2 I dati raccolti sono messi a disposizione dell’Ustat per l’aggiornamento della banca del Registro delle imprese e degli stabilimenti.
3 Il Comune comunica all’Ufficio del registro di commercio le nuove attività economiche sorte nonché le modificazioni avvenute, segnatamente i trasferimenti e le cessazioni.

Attività economiche;

definizione

Art. 4

Per attività economiche si intendono: a) b) c) d) e) f) g) ai sensi del Codice delle obbligazioni, nonché ogni altra attività economica indipendente, diretta a conseguire un guadagno o svolta dietro remunerazione.

Registrazione;

catalogo dei dati

Art. 5

1 Per le attività economiche la registrazione deve contenere i seguenti dati: - - - - - - -
2 Il Comune tiene i dati sotto forma di schede delle attività economiche.

Notifica

I. Personale

Art. 6

1 L’inizio dell’attività economica dev’essere notificato personalmente all’Ufficio competente entro 8 giorni dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
2 Chi è tenuto all’obbligo di notifica e non vi adempie sottostà alla procedura di contravvenzione di cui all’art. 145 LOC. Il Municipio provvede inoltre d’ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l’interessato non ha fatto la notifica personale.

II. Del locatore

Art. 7

1 Ogni locatore deve notificare all’ufficio competente, con l’apposito modulo, l’insediamento di un’attività economica nello stabile da lui dato in locazione entro 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva dell’occupazione in mancanza di contratto.
2 Chi mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito di attività economiche sottostà alla medesima notifica, entro 8 giorni.

III. Documenti

Art. 8

1 La notifica personale di inizio di un’attività economica deve essere corredata da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati ai sensi dell’art. 5.
2 Per le attività economiche esercitate nella forma di un’impresa iscritta nel registro di commercio occorre produrre il relativo estratto.

IV. Trasferimento o cessazione dell’attività economica

Art. 9

1 Il trasferimento in un altro Comune o la cessazione dell’attività economica deve essere notificato all’ufficio competente, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
2 Il locatore deve notificare all’ufficio competente, entro 8 giorni dal fatto, il trasferimento o la cessazione dell’attività economica nello stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di mettere a disposizione il proprio indirizzo quale recapito per attività economiche.

V. Rapporto tra le notifiche

Art. 10

La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito dal loro obbligo di notifica e viceversa.

Entrata in vigore

Art. 11

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. ottobre 2001. Pubblicato nel BU 2001 , 291.
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