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Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (270.100)

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Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (270.100)

Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero

Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) (del 24 giugno 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a : Capitolo primo Campo d’applicazione

Principio

Art. 1

1 La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di conciliazione e l’applicazione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC).
2 Sono riservate le disposizioni della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria e della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero. Capitolo secondo Autorità di conciliazione

I. Giudice di pace

Art. 2

Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nei casi indicati dall’articolo 31 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria.

II. Segretario assessore, pretore e pretore aggiunto

Art. 3

1 Il segretario assessore funge da autorità di conciliazione nelle altre cause, riservate le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.
2 Il pretore e il pretore aggiunto eseguono i tentativi di conciliazione in caso di impedimento del segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura.

III. Locazione e affitto

1. Giurisdizione

Art. 4

Per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, come pure di posteggi e di terreni sono istituiti i seguenti Uffici di conciliazione: 1 a) b) c) d) 2 e)
3 f)
4
1 Frase modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
2 Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.

3

Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
4 Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
g) h) i) l) m) Ufficio n. 11 con sede a Biasca e con giurisdizione nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina.

2. Composizione

Art. 5

1 L’Ufficio è composto di un presidente neutrale, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori. Almeno uno dei membri dell’Ufficio deve avere una formazione giuridica. Per ogni componente dell’Ufficio è designato un supplente.
2 Il presidente e il suo sostituto devono essere neutrali. Non sono in particolare considerati neutrali le persone ammesse alla rappresentanza processuale giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a.

IV. Parità dei sessi

Art. 6

1 Per le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi è istituito un ufficio di conciliazione con giurisdizione sull’intero Cantone.
2 L’ufficio si compone di un presidente, di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti dei lavoratori, del settore pubblico e privato, e dei loro supplenti.
3 L’ufficio siede nella composizione di cinque membri; esso può sedere nella composizione di tre membri nel caso di controversie semplici.

V. Norme comuni

1. Nomina

Art. 7

I presidenti e i membri degli uffici di conciliazione in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto e dell’ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi sono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, sentite le organizzazioni interessate.

2. Organizzazione

Art. 8

1 Le spese di funzionamento degli uffici di conciliazione sono poste a carico dello Stato che ne organizza il segretariato.
2 La segreteria degli uffici di conciliazione in materia di locazione e affitto viene affidata di regola a un funzionario dei comuni di sede, i quali mettono inoltre a disposizione i locali e le attrezzature necessari.

3. Procedura

Art. 9

La procedura davanti alle autorità di conciliazione è disciplinata dagli articoli 202 e seguenti CPC. Capitolo terzo Divieto giudiziale

Divieto giudiziale

Art. 10

1 L’azione di convalida del divieto giudiziale è di competenza del pretore.
2 Il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a infliggere la multa. Capitolo terzo bis 5 Assistenza giudiziaria internazionale

Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile

Art. 10a 6 1 Il Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.
2 Il pretore è competente per l’esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello. Capitolo quarto

5

Capitolo introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
6 Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
Norme di procedura

Deliberazione

Art. 11

La deliberazione non è pubblica.

Rappresentanza

Art. 12

1 In applicazione dell’articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta: a) b)
7
2 Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione che: a) b) c)

Esecuzione effettiva

Art. 13

8 Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti ai sensi dell’articolo 343 capoverso 3 CPC.

Conservazione e consultazione degli atti

Art. 13a 9 1 Gli atti relativi alla procedura di conciliazione vengono conservati presso l’autorità di conciliazione competente, gli atti giudiziari presso il giudice competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.
2 L’autorità che conserva gli atti decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
3 La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela e se preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.
4 Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo entro 30 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC. Capitolo quinto Disposizioni finali

Regolamento d’applicazione

Art. 14

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l’applicazione della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 15

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
10 Pubblicata nel BU 2010 , 311. Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero
7 Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
8 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

9

Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.
10 Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 - BU 2010, 311.
Le decisioni di inibizione dell’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base dell’articolo 375 bis e dell’articolo 375 ter capoverso 1 del Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971 decadono il 31 dicembre 2020; la procedura volta a infliggere la multa è retta dalla legge del
20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
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