Norme per la fissazione delle tasse di autorizzazione per l’ impianto di fili a sbalzo e teleferiche
7.4.4.1.2: Norme per la fissazione delle tasse di autorizzazione per l’ impianto di fili a sbalzo e teleferiche -
28 settembre 1982 Norme per la fissazione delle tasse di autorizzazione IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO - vista la legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912, per quanto concerne i telefori di interesse privato; - visto il decreto legislativo 16 dicembre 1924 circa la modificazione della legge sulle funi metalliche: - visti gli articoli 24 e 26 del suddetto decreto legislativo, concernente la tassa di concessione; - viste le norme per la fissazione delle tasse di concessione e depositi di cauzione per fili metallici e teleferiche a freno, di interesse privato, pubblicate sul Foglio ufficiale n. 101 del 18 dicembre 1925; - su proposta del Dipartimento dell’ ambiente, Art. 1 Le norme per la fissazione delle tasse di autorizzazione per impianti di fili a sbalzo e teleferiche sono stabilite come segue:
1. Fili a sbalzo a) Impianti di durata temporanea (massimo 2 anni) Tassa fr. 100.-- b) Impianti stabili (tassa per 5 anni) Tassa fr. 300.--
2. Teleferiche a) Impianti di durata temporanea (massimo 2 anni) Tassa fr. 300.-- b) Impianti stabili (tassa per 5 anni) Tassa fr. 500.--. Art. 2 Sono abrogate le norme per la fissazione delle tasse di concessione e depositi di cauzione per fili metallici e teleferiche a freno, di interesse privato, pubblicate sul Foglio ufficiale n. 101 del 18 dicembre
1925. Art. 3 Il presente decreto è pubblicato sul Foglio ufficiale e nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore il 1° gennaio 1983. Pubblicate nel BU 82 , 250.
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