Legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro (2.5.4.5)
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    Legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro

    Legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro
    1 (del 10 giugno 1985) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 14 maggio 1985 n. 2859 A del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Principio Art. 1
    2 Gli stipendi e le indennità per famiglia e figli dei dipendenti dello Stato e dei docenti comunali e le rendite dei Consiglieri di Stato e dei magistrati versate dallo Stato sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Adeguamento annuale Art. 2
    1 L’adeguamento degli stipendi e delle rendite è stabilito dal Consiglio di Stato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre.
    2 ...
    3 Indennità completiva Art. 3 In caso di un aumento del costo della vita superiore al 6% all’anno, il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni dei dipendenti, può stabilire il pagamento di una indennità completiva parziale o totale. Art. 4 - 5 ...
    4 Entrata in vigore Art. 6
    5
    1 Decorsi i term ini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
    2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. Norma transitoria generale
    6 L’adeguamento al rincaro delle rendite in corso e future è sospeso temporaneamente sino al limite cumulato del 5% a contare dall’entrata in vigore della presente disposizione. Il rincaro non concesso non è più ricuperato. L’adeguamento al rincaro riprende contemporaneament e per tutte le rendite, a partire dal momento in cui è raggiunto il 5%. Pubblicata nel BU 1985 , 302 e 320.
    1 Titolo modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 485 e 488; precedente modifica: BU 1987, 376.
    2 Art. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 485 e 488.
    3 Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1 .1.1988 - BU 1987, 376.
    4 Art. abrogati dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 485 e 488.
    5 Art. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
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