Legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro (2.5.4.5)
Legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro (2.5.4.5)
Legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro
Legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro
1 (del 10 giugno 1985) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 14 maggio 1985 n. 2859 A del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Principio Art. 1
2 Gli stipendi e le indennità per famiglia e figli dei dipendenti dello Stato e dei docenti comunali e le rendite dei Consiglieri di Stato e dei magistrati versate dallo Stato sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Adeguamento annuale Art. 2
1 L’adeguamento degli stipendi e delle rendite è stabilito dal Consiglio di Stato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre.
2 ...
3 Indennità completiva Art. 3 In caso di un aumento del costo della vita superiore al 6% all’anno, il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni dei dipendenti, può stabilire il pagamento di una indennità completiva parziale o totale. Art. 4 - 5 ...
4 Entrata in vigore Art. 6
5
1 Decorsi i term ini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. Norma transitoria generale
6 L’adeguamento al rincaro delle rendite in corso e future è sospeso temporaneamente sino al limite cumulato del 5% a contare dall’entrata in vigore della presente disposizione. Il rincaro non concesso non è più ricuperato. L’adeguamento al rincaro riprende contemporaneament e per tutte le rendite, a partire dal momento in cui è raggiunto il 5%. Pubblicata nel BU 1985 , 302 e 320.
1 Titolo modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 485 e 488; precedente modifica: BU 1987, 376.
2 Art. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 485 e 488.
3 Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1 .1.1988 - BU 1987, 376.
4 Art. abrogati dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 485 e 488.
5 Art. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.