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Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri

Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RLamc) 1 (del 28 maggio 1997) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
2 d e c r e t a : TITOLO I Autorità e competenze Sezione della popolazione Ufficio della migrazione
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4 L’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione è l’autorità competente per Polizia cantonale
5 La Polizia cantonale: sente la persona straniera; esegue gli ordini della Sezione della popolazione e del Giudice delle misure coercitive (in seguito Giudice);
6 decide i provvedimenti sostitutivi giusta l’art. 2 della legge cantonale di applicazione; informa la persona designata dalla persona incarcerata a norma dell’art. 81 cpv. 1 LStr; ordina ed esegue la perquisizione personale di cui all’art. 70 cpv. 1 LStr; collabora d’intesa con le altre autorità al reperimento dei necessari certificati; trasmette gli atti al giudice; ordina il fermo ai sensi dell’art. 73 LStr; può ordinare il divieto di accesso o di abbandono del territorio (art. 74 LStr). Sezione della popolazione Ufficio della migrazione 7
8 La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione: 9
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1 Titolo modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510.
2 Ingresso modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510.
3 Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU
2014, 455; precedenti modifiche: BU 2004, 211; BU 2008, 510; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011,
74.
4 Art. modificato dal R 23.6.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 354; precedenti modifiche: BU 2008,
510; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011, 74; BU 2014, 455.
5 Art. modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510; precedente modifica: BU
2004, 211.
6 Lett. modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.
7 Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU
2014, 455; precedenti modifiche: BU 1998, 431; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011, 74.
8 Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461; precedente modifica: BU
1998, 431.
9 Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU
2014, 455; precedenti modifiche: BU 2004, 211; BU 2009, 197; BU 2011, 74.
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11 cura i contatti con le preposte autorità federali; collabora con la Polizia cantonale al reperimento dei necessari certificati; informa l’Ufficio sociale se la persona è minorenne; invia gli atti in suo possesso al Giudice. Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure La Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure è l'autorità preposta in merito al Ufficio del servizio sociale 12
1 L’Ufficio del servizio sociale vaglia i provvedimenti a favore delle persone minorenni
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2 È applicabile la legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e TITOLO II Carcerazione, locali e regime Locali (art. 14 LCant.)
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1 La carcerazione viene eseguita in locali adeguati allo scopo delle misure coercitive
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2 L’ordinamento del comparto LMC o di altre strutture è fissato da un regolamento interno emanato Informazione (art. 16 LCant.)
1 Ogni persona straniera carcerata è informata sull'organizzazione e il funzionamento
2 L'informazione è fatta in una lingua che la persona straniera capisce; negli altri casi la Direzione Colloquio d'entrata Entro 5 giorni dal suo arrivo, la persona straniera carcerata ha un colloquio con un Assistenza medica (art. 17 LCant.) La persona straniera carcerata beneficia dell'assistenza medica da parte del servizio Assistenza sociale La persona straniera carcerata può beneficiare dell'assistenza sociale fornita dall'Ufficio Assistenza spirituale
1 Ad ogni persona straniera carcerata è salvaguardato il diritto di praticare liberamente
2 La persona straniera carcerata può usufruire dell'assistenza spirituale da parte dei ministri Lavoro (art. 18 LCant.)
1 La persona straniera carcerata ha la possibilità di svolgere un'attività lavorativa
2 Per quanto possibile, la Direzione fornisce un'occupazione lavorativa alla persona straniera
3 Per l'attività lucrativa è assegnata una remunerazione il cui ammontare giornaliero è stabilito dalla
11 Lett. abrogata dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.
12 Nota marginale modificata dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.
13 Cpv. modificato dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.
14 Art. modificato dal R 6.6.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 208.
Passeggio e esercizio fisico (art. 19 LCant.) Oltre al diritto quotidiano al passeggio, la persona straniera carcerata ha la possibilità di Corrispondenza (art. 20 LCant.)
1 La corrispondenza epistolare in arrivo e in partenza non è limitata e di regola non è
2 La corrispondenza telefonica, a spese della persona straniera carcerata, è regolata da Visite (art. 21 LCant.) Gli orari e la durata delle visite sono stabiliti dal regolamento interno. Disciplina
1 La persona straniera carcerata osserva le norme del presente regolamento e gli altri
2 Essa è sottoposta alla disciplina del comparto LMC e si conforma alle disposizioni e agli ordini Sanzioni (art. 24 LCant.) In caso di inosservanza delle regole disciplinari la Sezione dell'esecuzione delle pene e il richiamo; l'ammonizione scritta; la soppressione delle agevolazioni ottenute; la limitazione totale o parziale, cumulativa o meno, dei diritti di cui agli art. 14-21 della legge cantonale di applicazione; l'isolamento cellulare per la durata massima di 5 giorni. Reclamo (art. 25 LCant.)
1 La persona straniera carcerata può rivolgere istanze o reclami alla Sezione
2 Il reclamo contro le sanzioni di cui all'art. 17 è inoltrato alla Sezione dell'esecuzione delle pene e
3 Il reclamo deve essere evaso entro due giorni lavorativi. Scarcerazione
1 Nessuna persona straniera può essere scarcerata senza un ordine scritto datato e
2 Rimangono riservati i casi in cui la data della scarcerazione fosse già stata prevista. TITOLO III Disposizioni finali Entrata in vigore Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
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1997 , 299.
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