Regolamento della legge sulle acque sotterranee (722.310)
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Regolamento della legge sulle acque sotterranee

1 Regolamento della legge sulle acque sotterranee (del 19 gennaio 1979) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978, d e c r e t a :
Dipartimento competente (art. 2) Art. 1 1 Competente per l’applicazione della Legge sulle acque sotterranee è il Dipartimento del territorio (in seguito abbreviato Dipartimento).
Domanda di concessione, contenuto (art. 13) Art. 2
1 Il richiedente nella domanda di concessione espone il motivo, lo scopo e il modo di prelievo dell’acqua, indica la quantità d’acqua che intende captare e i tempi di captazione.
2 La domanda di concessione deve essere corredata da: - un piano catastale aggiornato su cui viene indicata la posizione della captazione; - una prova della proprietà o documenti attestanti la possibilità di realizzare l’opera nel luogo stabilito; - i piani della costruzione, in scala non inferiore a 1:100, con indicati gli elementi essenziali dell’opera (pozzo, pompe, eventuali serbatoi, adduzioni, ecc.); - un rapporto tecnico indicante la capacità massima dell’impianto, lo spessore dell’acquifero, la profondità del foro, la qualità dell’acqua, la composizione geologica del sottosuolo e una valutazione dell’estensione del cono di abbassamento con pompaggio massimo.
3 La domanda di concessione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento. Art. 2b ... 2
Domanda di autorizzazione, contenuto (art. 21) Art. 3 1 La domanda di autorizzazione deve contenere gli stessi elementi della domanda di concessione, fatta eccezione per il rapporto tecnico (art. 2 cpv. 2 al. 4).
2 La domanda di autorizzazione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento.

Collaborazione per i servizi

Art. 4

Le domande sono istituite in collaborazione con gli altri servizi cantonali interessati.
Tasse (art. 29) Art. 5
1 Le concessioni e le autorizzazioni di captazioni sono soggette alle seguenti tasse: fr. 0,30 per litro al minuto d’acqua per uso agricolo; fr. 0,50 per litro al minuto d’acqua per uso industriale o idrotermico.
2 La tassa è ridotta del:
20 % se il prelievo dura da 11 a 17 ore al giorno o da 5 a 8 mesi all’anno per 24 ore al giorno;
40 % se il prelievo dura da 5 a 11 ore al giorno o da 2 a 5 mesi all’anno per 24 ore al giorno;
50 % se il prelievo non sorpassa 5 ore al giorno o 2 mesi all’anno per 24 ore al giorno.
3 Le tasse per le captazioni provvisorie saranno calcolate secondo i parametri adottati per le concessioni e le autorizzazioni sino ad un massimo di fr. 500.-.

Entrata in vigore

1

Art. modificato dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 295.

2

Art. abrogato dal R 1.7.1998; in vigore dal 3.7.1998 - BU 1998, 238; introdotto dal R 5.6.1981 - BU 1981,

129.

2

Art. 6

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1979. Pubblicato nel BU 1979 , 58.
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