Decreto legislativo che istituisce un sussidio annuale a favore delle organizzazion... (10.1.1.4)
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Decreto legislativo che istituisce un sussidio annuale a favore delle organizzazioni sindacali ticinesi

10.1.1.4 Decreto legislativo che istituisce un sussidio annuale a favore delle organizzazioni sindacali ticinesi IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 9 dicembre 1970 n. 1697 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 È fissato un sussidio annuo di fr. 15’000. -- a favore della Camera del lavoro, di fr.
15’000. -- a favore dell’ Organizzazione cristiano sociale, di fr. 2’500. -- a favore dei Sindacati ticinesi liberi e di fr. 1’500. -- a favore dei S indacati indipendenti ticinesi. Art. 2 La spesa è a carico del Dipartimento delle Opere Sociali
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. Art. 3 È abrogato il decreto le gislativo del 29 dicembre 1944. Art. 4 Il presente decreto, di carattere non obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazi one nel Bollettino ufficiale dell e leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1971 , 119.
1 Denominazione modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
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