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Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco

Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (del 25 marzo 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 17 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003, d e c r e t a :

Dipartimento competente

Art. 1

1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l’autorità competente ad applicare la legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (di seguito legge).

Commercio ambulante: Domanda

Art. 2

2 La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 2 lett. a), b), c) della legge va presentata al Servizio.

Apparecchi automatici per i giochi di destrezza

Domanda e documentazione

Art. 3

3 La domanda per l’ottenimento della licenza dev’essere inoltrata al Servizio corredata da: a) b) c) d)

Contenuto della licenza

Art. 4

La licenza indica i dati personali del titolare e il genere di apparecchio autorizzato.

Obblighi del titolare

Art. 5

Il titolare della licenza è tenuto ad applicarla in modo visibile sull’apparecchio.

Tassa sulla licenza: Calcolo

Art. 6

1 La tassa sulle licenze è stabilita come segue:
a.
b. fr. 200.--
2 Per altri apparecchi automatici da gioco il Servizio stabilirà la tassa in funzione delle loro caratteristiche. 4

Norma abrogativa

Art. 7

Il Regolamento d’applicazione alla legge 1° marzo 1966 sull’esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 29 gennaio 1991 è abrogato.

1

Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedenti modifiche: BU 2009,

464; BU 2011, 75; BU 2014, 457.

2 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014,

457.

3 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014,

457.

4

Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU

2014, 457.

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003. Pubblicato nel BU 2003 , 141.
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