Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi (572.100)
Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi (572.100)
Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi
Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi (del 10 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – d e c r e t a :
Scopo e oggetto della legge
Art. 1
La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.
Autorità competente
Art. 2
Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare: a) b) c) d) e) f) g) h) i)
Commercio al dettaglio di fuochi d’artificio
Art. 3
1 Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al
1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.
2 Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell’anno.
Depositi di esplosivi
Art. 4
Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l’uso ad altri commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.
Tasse
Art. 5
Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.
Sanzioni
Art. 6
1 I delitti previsti dalla LEspl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.
2 Le contravvenzioni di lieve entità alla LEspl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.
Autorità di ricorso
Art. 7
1
1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
Abrogazione
Art. 8
È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.
Entrata in vigore
Art. 9
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 2 Pubblicata nel BU 2010 , 611.
2 Entrata in vigore: 31 dicembre 2010 - BU 2010, 611.