Decreto legislativo concernente l’ allestimento di un censimento sulle abitazioni... (6.4.10.1.2)
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Decreto legislativo concernente l’ allestimento di un censimento sulle abitazioni vuote

6.4.10.1.2 Decreto legislativo concernente l’ allestimento di un censimento sulle abitazioni vuote (del 3 novembre 2003) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 14 gennaio 2003 n. 5351 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto aggiuntivo 1° ottobre 2003 n. 5351 R agg. della Commissione della legislazione, Art. 1 Il Consiglio di Stato fa allestire ogni anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote. A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l’ autorità sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell’ edificio e su ogni elemento che interessa il censimento. Art. 2 Chiunque in occasione del censimento di cui al presente decreto fornisce intenzionalmente informazioni false e, nonostante diffida, non soddisfa l’ obbligo di informare o non lo soddisfa correttamente, è punito con una multa fino a fr. 5000.--. Sono applicabili le norme di procedura previste dalla Legge sulle contravvenzioni del 19 dicembre 1994. Art. 3 Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 2003 , 446.

[1]

Entrata in vigore: 30 dicembre 2003.

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