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Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri

Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (Lamc) 1 (del 17 aprile 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 20 novembre 1996 n. 4598 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 11 marzo 1997 n. 4598 R della Commissione della legislazione, 2 d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali Scopo
3 La presente legge disciplina l’applicazione delle norme federali concernenti le misure Provvedimento sostitutivo
1 Può essere ordinato un provvedimento sostitutivo se lo scopo della carcerazione può
2 I provvedimenti di cui al cpv. 1 possono essere decisi singolarmente o cumulativamente. TITOLO II Autorità e competenze Consiglio di Stato
1 Per quanto non previsto dalla legge, il Consiglio di Stato stabilisce mediante
2 In particolare il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a: emanare la decisione di carcerazione e la sua proroga secondo le MC; emanare la decisione di divieto di abbandono di un territorio, di divieto di accedere ad un territorio, nonché di ogni altro provvedimento sostitutivo atto a garantire l’applicazione della legge federale; informare la persona designata dall’incarcerato; ordinare ed eseguire la perquisizione corporale; ordinare il fermo. 4 Giudice delle misure coercitive
5
6 1 L’autorità giudiziaria prevista dalle MC è il Giudice delle misure coercitive (in seguito
2 Il Giudice e i suoi due sostituti sono designati dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni; il Competenze del Giudice
7 Il Giudice decide sul fermo, come pure sulla carcerazione e sulla sua proroga. Inoltre
1 Titolo modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
2 Ingresso modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
3 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491; precedente modifica: BU 2002,
31.
4 Cpv. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
5 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
6 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20; precedenti modifiche: BU
2007, 22; BU 2008, 491.
TITOLO III Procedura e diritti Perquisizione corporale 8 La perquisizione corporale della persona straniera può essere effettuata solamente da Diritto di essere sentito La persona straniera ha diritto di essere sentita prima che l’autorità amministrativa le Interprete La persona straniera che non conosce la lingua italiana ha diritto, in ogni stadio della Patrocinatore 9 La persona straniera può avvalersi in ogni stadio della procedura dell’assistenza di un
... 10 Designazione dell’interprete
11 Le normative del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sono applicabili per la Adolescenti che hanno compiuto i 15 anni 13 L’adolescente ha diritto all’assistenza dei servizi sociali secondo la legislazione in TITOLO IV Carcerazione, locali e regime Durata della carcerazione
14 La durata della carcerazione deve essere limitata al minimo indispensabile. Locali e regime di carcerazione 15
1 La carcerazione è di principio eseguita in locali adeguati e separati da quelli destinati
2 Per quanto non stabilito dalla legge il regolamento prevede le condizioni materiali e le modalità del Diritti La persona straniera carcerata ha diritto al rispetto della sua dignità, della sua integrità Informazione 16 La persona straniera carcerata è informata, in una lingua che capisce, sulle disposizioni Visita medica
8 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
9 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
10 Art. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 264; precedente modifica: BU 2002,
220.
11 Nota marginale modificata dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
12 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU
2002, 220.
13 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
14 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
15 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
Ogni persona straniera carcerata è visitata dal medico incaricato al più tardi entro 7 Lavoro 17 Per quanto possibile alla persona straniera carcerata è offerta un’occupazione Passeggio La persona straniera carcerata ha diritto ad almeno 1 ora di passeggio al giorno all’aria Corrispondenza La persona straniera carcerata può intrattenere, a sue spese, libera corrispondenza Visite 18 La persona straniera carcerata può ricevere liberamente in visita i familiari, i Limitazioni L’autorità amministrativa può limitare in tutto od in parte i diritti di cui agli art. 14-21 per Perquisizioni La persona straniera carcerata come pure i suoi effetti personali e la sua camera Sanzioni
1 L’autorità amministrativa può pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti della
2 La sanzione può consistere nell’ammonimento, la limitazione di taluni diritti di cui agli art. 14-21 o
3 La durata della detenzione in stato di isolamento non può superare i cinque giorni. Reclamo La persona straniera carcerata ha in ogni momento il diritto di formulare un reclamo TITOLO V Fermo, carcerazione e scarcerazione 19 Fermo
20
1 La persona fermata deve essere immediatamente informata del diritto di richiedere la
2 La richiesta, scritta, dev’essere inoltrata al Giudice al più tardi due giorni dopo la cessazione dello
3 L’esame della legittimità del fermo avviene secondo la procedura scritta, riservati i casi in cui il Invio degli atti all’autorità giudiziaria L’autorità amministrativa invia immediatamente al Giudice la decisione di carcerazione Audizione in procedura orale
21 Riservati i casi previsti dalla normativa federale in materia di misure coercitive, la
17 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
18 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
19 Titolo modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
20 Art. introdotto dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
Esame della carcerazione e udienza
22 Il Giudice esamina la legalità e l’adeguatezza delle decisioni sottoposte alla sua Istanza di scarcerazione 24 Il Giudice decide entro otto giorni feriali in merito all’istanza di scarcerazione. Richiesta di proroga 25 La richiesta di proroga della carcerazione deve essere motivata ed inoltrata al Giudice Termine della carcerazione 26 La carcerazione ha termine se: il motivo della carcerazione è venuto a mancare; l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi; l’istanza di scarcerazione è stata accolta; la persona carcerata inizia a scontare una pena o una misura privativa della libertà. TITOLO VI Rimedi di diritto Ricorso contro la decisione di carcerazione La decisione di carcerazione confermata dal Giudice è impugnabile al Tribunale Ricorso
1 I provvedimenti coercitivi dell’autorità amministrativa che non comportano la privazione
2 La decisione del Giudice è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla
29 Effetto sospensivo Il ricorso non ha effetto sospensivo. TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali Norma transitoria La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata Entrata in vigore Decorsi i termini per l’esercizio nel diritto di referendum la presente legge è pubblicata
22 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
23 Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 19.1.2007 - BU 2007, 22.
24 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
25 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
26 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
27 Art. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20; precedente modifica: BU
2007, 22.
28 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491; precedente modifica: BU
2007, 22.
29 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.
30 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
1997 , 245 e 326.
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