Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici (401.150)
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Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici

Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici 1 (dell’8 luglio 1992) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO l’art. 24 cpv. 3 e 4 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,
2 decreta: Definizione, scopo e destinazione (art. 24 cpv. 3 Lsc)
1 1 Il credito annuale per la realizzazione di attività didattiche e culturali è un importo all’istituto scolastico.
2 Il credito è destinato a finanziare totalmente o parzialmente: attività didattiche complementari e integrative dell’insegnamento, in particolare lo scambio di classi, le uscite di studio (compresa un’indennità ai docenti e un compenso fino a un massimo di 30 franchi al giorno per docente); attività culturali principalmente destinate alle componenti della scuola, in particolare conferenze, seminari, mostre, spettacoli; acquisti di libri e riviste; cerimonie di consegna dei titoli di studio; spese di rappresentanza, spese per un collegio dei docenti annuo o altre spese fino ad un importo massimo di 2’000 franchi annui.
3 Stanziamento (art. 24 cpv. 4 Lsc)
2 Il credito annuale è stanziato dal Cantone, rispettivamente dai comuni, in sede di Ammontare a) istituti cantonali (art. 24 cpv. 4 Lsc)
3 4 Il credito degli istituti cantonali è attribuito in base ai seguenti parametri: scuole medie e scuole speciali importo base di 16’000 franchi per istituto più 130 franchi per allievo; scuole medie superiori importo base di 18’000 franchi per istituto più 90 franchi allievo; scuole professionali importo base di 18’000 franchi per istituto più 60 franchi per allievo a tempo pieno e 30 franchi per allievo della formazione duale. b) trasferimenti di credito
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1 Per gli istituti cantonali il credito annuale è iscritto a preventivo in una voce contabile.
2 È ammesso il trasferimento di credito totale o parziale dal centro costo d’un istituto a un altro o del proprio centro costo per genere di spesa simile. c) istituti comunali
5 Il credito degli istituti comunali è attribuito in base a parametri stabiliti dalle autorità Utilizzazione
26 cpv. 4 e art. 37 cpv. 1 Lsc)
6 6 1 Il credito è utilizzato in modo autonomo dall’istituto, secondo le competenze stabilite art. 26 e 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
1 Titolo modificato dal DE 26.10.1993; in vigore dal 29.10.1993 - BU 1993, 392.
2 Ingresso modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.
3 Cpv. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378; precedente modifica: BU
2010, 215; BU 2015, 55.
4 Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378; precedenti modifiche: BU
1995, 561; BU 2001, 175; BU 2002, 58; BU 2003, 375 e 397.
5 Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.
2 La direzione di istituto presenta a fine anno civile all’autorità che ha stanziato il credito il sulle attività finanziate con il credito annuo.
3 Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto redatta dalla di istituto.
7 ... 7 Pubblicazione ed entrata in vigore
8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1993. nel BU 1992 , 245.
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