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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm) (del 23 giugno 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 20 aprile 2009; d e c r e t a :

A. Autorità competenti

1. Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata 1 Art. 1 2 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi.
2 Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d’uso e le condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge.

2. Commissione d’esame

Art. 2

1 Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d’esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l’esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.
2 La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.
3 Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

3. Delega per l’esame porto d’armi

Art. 3

3 Il Servizio può delegare l’esecuzione dell’esame per l’ottenimento del permesso di porto d’armi a enti privati.

B. Patente per collezionista

1. Domanda

Art. 4

4 La domanda per l’ottenimento della patente deve essere presentata al Servizio mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati: a) b) c)

2. Esonero dall’esame

1

Nota marginale modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente

modifica: BU 2014, 458.

2 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,

458.

3 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,

458.

4

Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,

458.

Art. 5

5 Il Servizio può esonerare dall’esame persone che in virtù della loro professione o della loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall’art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell’esercito.

3. Idoneità dei locali e dei mobili

Art. 6

Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.

C. Tasse

Art. 7

1 La tassa d’esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200.--.
2 La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200.--.

D. Norma abrogativa

Art. 8

Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.

E. Entrata in vigore

Art. 9

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009. Pubblicato nel BU 2009 , 287.

5

Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,

458.

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