Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna
1 Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna 1 (del 29 marzo 1972) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del
20 marzo 1970 2 con le relative modifiche; - l’ordinanza federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 17 aprile 1991 3 ; - il messaggio governativo n. 1783 del 22 dicembre 1971
4 ; d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
Il Cantone sostiene mediante l’assegnazione di sussidi il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna in conformità della legge federale del 20 marzo 1970.
Misura del sussidio
Art. 2
5
1 I sussidi federali e cantonali possono ammontare al massimo al 50% delle spese computabili.
2 Il sussidio cantonale copre al massimo la differenza tra il sussidio federale e il 50% delle spese computabili.
3 I sussidi federali e cantonali possono ascendere al 75% delle spese computabili se il richiedente si trova in condizioni finanziarie particolarmente difficili o se i lavori necessari impongono allo stesso un onere palesemente eccessivo 6 .
4 Il sussidio cantonale può essere diminuito se un importo ridotto è sufficiente a garantire il finanziamento ritenuto che gli oneri non siano eccessivi per il richiedente.
Condizioni per l’ottenimento e il
rimborso del sussidio
7 Art. 3 8
1 La concessione del sussidio cantonale è subordinata all’adempimento delle condizioni stabilite dalla legislazione federale e all’accoglimento della domanda da parte dell’Autorità federale.
2 Il Cantone può esigere il rimborso del sussidio alle medesime condizioni previste dalla legislazione federale per la restituzione del sussidio federale.
Obbligo di rimborso
Art. 4
Il Dipartimento competente è autorizzato a chiedere l’iscrizione nel registro fondiario, a titolo di limitazione di diritto pubblico, dell’obbligo di rimborso e a rilasciare l’autorizzazione di trasferimento della proprietà e la cancellazione della menzione.
Finanziamento
1
Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
2
RS 844
3
RS 844.1
4
Ingresso modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
5
Art. modificato dal DL 18.12.1979; in vigore dal 1.2.1979 - BU 1980, 11.
6
Cpv. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
7
Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
8
Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
2
Art. 5
I crediti occorrenti per soddisfare agli obblighi spettanti al Cantone in virtù di questo decreto legislativo sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato.
Competenze
a) sussidia mento 9 Art. 6 10 1 Il Consiglio di Stato decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-, sull’eventuale rimborso e sull’annullamento dell’assegnazione.
2 Per importi superiori il sussidio viene concesso dal Gran Consiglio.
b) vigilanza e procedura
Art. 6a 11
1 Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione del presente decreto legislativo e designa il Dipartimento e gli Uffici competenti all’esecuzione della legge federale e del presente decreto ed emana il regolamento d’applicazione.
2 Per quanto non contemplato dal presente decreto e dal relativo regolamento, alla procedura di sussidiamento cantonale è applicata per analogia la legislazione federale.
Ricorsi
Art. 6b
12
1 Contro le decisioni del Dipartimento e delle sue istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 13
3 La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
14
Abrogazione
Art. 7
1 Il decreto legislativo del 10 marzo 1953 di applicazione al decreto federale del 3 ottobre
1951 è abrogato e sostituito dal presente.
2 I sussidi concessi in base al decreto legislativo del 10 marzo 1953 dovranno essere rimborsati quando si verificano le condizioni stabilite dall’art. 9 del decreto federale del 3 ottobre 1951.
Entrata in vigore
Art. 8
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1972. Norma transitoria 15 Le domande di sussidio inoltrate dopo il 1° febbraio 1991 sottostanno alle presenti disposizioni. Pubblicata nel BU 1972 , 98.
9
Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
10
Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103; precedente modifica: BU 1980,
11.
11 Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
12 Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
13 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
14
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
15 Norma transitoria introdotta dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
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