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Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV) 1 (del 21 dicembre 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata - -
2 d e c r e t a : Capitolo primo Competenze

Dipartimento competente

Art. 1

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (in seguito: LAV) e la Legge cantonale di applicazione e complemento (in seguito LACLAV).
2 Il Dipartimento è in particolare competente a: a) b) c) d)

Commissione di coordinamento per

l’aiuto alle vittime (Commissione)

Art. 2

1 La Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime svolge i seguenti compiti: a) b) c)
2 La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato che ne designa il Presidente e il Vicepresidente.
3 Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento valgono le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6.5.2008.
Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) 3 Art. 3
4
1 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) assicura le prestazioni di consulenza, di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV ad eccezione delle decisioni di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine ai sensi dell’art. 16 LAV. L’UAP e per esso il suo Delegato, si avvale al suo interno del servizio per l’aiuto alle vittime di reati.
2 L’UAP può avvalersi di terzi per l’erogazione delle prestazioni di cui agli art. 12 e segg. LAV.
3 In particolare l’UAP:
1 Titolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.
2 Ingresso modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.

3

Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
4 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
a) b)

Delegato per l’aiuto alle vittime di reati

Art. 4

1 Il Delegato per l’aiuto alle vittime di reati (Delegato): a) b) c) d) e) f) g) h)
2 Il Delegato adempie i propri compiti legali in modo autonomo; soggiace alla vigilanza del Dipartimento della sanità e della socialità ed è attribuito amministrativamente all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni.

Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)

Art. 5

L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale assicura direttamente le prestazioni medico-psicologiche di consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine ai sensi degli art.
12 e segg. LAV.

Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)

Art. 6

L’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante ai sensi dell’art. 6 LAV per il calcolo del contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e per l’indennizzo.

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI)

Art. 7

1 L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento esercita il diritto di regresso contro terzi fino a concorrenza dell’importo versato ai sensi dell’art. 7 LAV; esso può rinunciare alle pretese dello Stato nei confronti dell’autore del reato in applicazione dell’art. 7 cpv. 3 LAV.
2 L’USSI promuove l’incasso e la procedura esecutiva relativa al rimborso dell’acconto.
3 L’USSI, e per esso il Servizio ricuperi e contabilità, rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie. Capitolo secondo Procedure

Aiuto a più lungo termine fornito da terzi,

indennizzo e torto morale

Art. 8

1 Le istanze motivate concernenti il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l’indennizzo e/o la riparazione morale devono essere inoltrate al Dipartimento e contenere tutte le informazioni necessarie per determinare le pretese.
2 Il Dipartimento stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione necessaria.
3 Le spese di avvocato sono riconosciute secondo la tariffa sull’assistenza giudiziaria.

Sussidio per le attività di sensibilizzazione,

prevenzione, informazione e formazione

Art. 9

5
1 L’istanza di sussidio va inoltrata all’UAP e deve contenere: a) b)
5 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
c) d) e) f) g) h)
2 L’UAP determina le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria.

Sostegno immediato dei congiunti ai sensi

dell’art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute

a causa di morte violenta

Art. 10

1 L’ente che, previo consenso delle persone interessate, assicura il sostegno immediato ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. e LACLAV comunica al Delegato entro 24 ore e al termine dell’intervento le informazioni necessarie riferite alla persona deceduta e ai destinatari del sostegno immediato per l’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare: a) b) - - - - -
2 L’intervento di sostegno immediato è assicurato per un massimo di 20 ore.
3 Se necessario per l’adempimento dei suoi compiti, il Delegato può esigere dagli enti che assicurano il sostegno l’accesso alla documentazione relativa a singoli interventi. Capitolo terzo Disposizioni transitorie e finali

Norma transitoria

Art. 11

Le domande pendenti di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi sono rette dal diritto cantonale previgente.

Norma abrogativa

Art. 12

Il Regolamento di esecuzione della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati dell’8 marzo 1995 (del 26 giugno 1996) è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 13

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 6 Pubblicato nel BU 2010 , 558.
6 Entrata in vigore: 24 dicembre 2010 - BU 2010, 558.
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